La Nuova Bussola quotidiana
1 Aprile 2017
di Giacomo Rocchi
(Consigliere della Corte di Cassazione)
L’articolo del professor Francesco D’Agostino apparso su Avvenire del 30 marzo e già commentato dalla Bussola ieri, contiene un passaggio “pesante”: «Il disegno di legge non è in alcun modo finalizzato a introdurre in Italia una normativa che legalizzi l’eutanasia. Questo è ciò che invece sostengono alcuni tra i suoi avversari, ma per farlo devono interpretarlo in modo forzato. Onestà vuole che una legge vada valutata per ciò che dice e non per ciò che potrebbe farle dire un interprete subdolo o malevolo».
Visto che il mio lavoro è di interpretare ed applicare le leggi (non di fare il filosofo), propongo al prof. D’Agostino (e ai nostri lettori) una “prova sul campo” del progetto di legge in discussione: vediamo come funzionerebbe. Prima, però, faccio una domanda: cosa è avvenuto con l’uccisione di Eluana Englaro? Rispondo: una disabile in stato di incoscienza, dopo essere stata interdetta, è stata fatta morire interrompendo nutrizione e idratazione per decisione del padre/tutore cui hanno dato attuazione medici e paramedici. La disabile non era malata né, tanto meno, prossima alla morte.
Io questa la definisco eutanasia: l’uccisione di una disabile decisa da chi riteneva che ella fosse «morta il giorno dell’incidente stradale», resa possibile da un ordine dei giudici e da sanitari che eseguivano la decisione del tutore. Non so come la definisca il prof. D’Agostino. E allora, vediamo cosa dice l’articolo 2 del progetto di legge: «Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona».
Quindi abbiamo un tutore (come era Beppino Englaro) che può rifiutare le terapie erogate all’interdetta (come era Eluana Englaro). Può rifiutare anche la prosecuzione di nutrizione e idratazione? Certamente sì: lo dice l’art. 1, menzionando «il diritto di revocare in qualsiasi momento (…) il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali».
E i medici, di fronte a questo rifiuto di proseguire nella nutrizione e idratazione, cosa faranno? Il principio generale è che «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente (e quindi del tutore) di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo»; tuttavia, nel caso degli incapaci, se il tutore «rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».
Come funziona questa norma? È semplice: il medico non è obbligato a ricorrere al giudice tutelare se è d’accordo con la decisione del tutore e, quindi, può semplicemente interrompere la nutrizione e idratazione all’incapace, cioè ucciderlo. Per uccidere Eluana Englaro furono necessari la volontà del tutore di farla morire, diverse pronunce della magistratura (l’ultima quella della Corte d’appello di Milano che diede il via libera finale) e un gruppo di medici e paramedici che concordavano con la decisione di Beppino Englaro e la eseguirono.
Con questa legge, per ottenere lo stesso risultato nei confronti di altri disabili, non sarà necessaria una sentenza dei giudici: basterà un tutore (o il genitore di un minore o di un neonato) e un medico che è d’accordo con lui e che non farà alcuna opposizione; un medico che il tutore potrà scegliere (la scelta del medico curante, come è noto, è libera).
Ci saranno almeno conseguenze penali, verrebbe da dire. La legge, premurosamente, garantisce ai medici che eseguiranno la volontà dei tutori l’esenzione «da responsabilità civile o penale»; esattamente come è avvenuto per la morte procurata di Eluana Englaro. Il prof. D’Agostino può smentire questa interpretazione? A me non pare «subdola o malevola» e nemmeno forzata: è una piana applicazione del testo di legge. Ci sarebbero molte altre cose da dire su quell’articolo e soprattutto sulla proposta di legge in discussione: l’appello promosso dal Centro Studi Livatino espone chiaramente i motivi per cui si tratta di un disegno che ha un contenuto nella sostanza eutanasico.
Vorrei soltanto sottolineare un aspetto, che il prof. D’Agostino finge di non comprendere: egli ritiene che la legge in discussione riguardi davvero soltanto i problemi di terapia, i malati gravi e, magari, morenti; quasi che si stia approvando una “normativa di settore”, che riguarda poche situazione-limite. Al contrario, l’eutanasia che si vuole legalizzare (ovviamente senza dirlo) è quella dei disabili, degli anziani (soprattutto se poveri o in stato di demenza), dei neonati “imperfetti” che, forse, “non vale la pena” rianimare per non farli gravare sulla famiglia e sulla società.
In definitiva, il Parlamento ha in mente ciascuno di noi: cosicché, se non saremo stati così sciocchi da firmare una disposizione anticipata di trattamento – il nulla osta ad una rapida liberazione di un posto letto in ospedale o nella casa di riposo … – rischieremo ugualmente di doverci difendere da tentativi di farci morire in anticipo, con il timbro dello Stato. «La storia ci impone di avere coraggio», conclude il prof. D’Agostino. È vero: occorre il coraggio della verità integrale (e forse anche il coraggio di dimettersi quando è il momento).