Da Comunità Ambrosiana
Alleanza Cattolica di Milano
23 gennaio 2014
Marco Respinti
Una delle questioni più “scandalose” a proposito di Stati Uniti d’America è la famosa – o “famigerata” – questione della separazione fra Chiesa e Stato, ritenuta causa e al contempo effetto di una concezione della “libertà religiosa” improntata al relativismo e di una volontà di “libertà dalla religione” che comporta l’indifferentismo delle istituzioni. Ma non è affatto così.
Anzitutto – come con errore grossolano e ignorante viene purtroppo ripetuto –, nessun documento statunitense sancisce l’esistenza di un «muro di separazione» fra lo Stato federale e le Chiese, stabilendo una laicità “blindata” della cosa pubblica. L’espressione “muro di separazione” non esiste, infatti, nella Costituzione federale e non figura affatto nel testo del Primo Emendamento alla Costituzione che invece afferma il principio primo della libertà religiosa.
Quell’espressione – usata inopportunamente come corpo contundente sia da chi, “da destra”, ha interesse a denunciare gli Stati Uniti come Paese relativista sia da chi, da sinistra, mira ad accreditarne un’immagine laicista – compare solamente in una lettera datata 1 gennaio 1802, scritta dall’allora presidente federale Thomas Jefferson (1743-1826, terzo presidente degli Stati Uniti dal 1801 al 1809) e quindi pubblicata su un giornale del Massachusetts. Ma quella lettera, indirizzata all’Associazione battista di Danbury, nel Connecticut, mirava a rincuorare i timorosissimi protestanti di quella comunità che ancora, pur dopo l’emanazione, anni prima, del succitato Primo Emendamento, paventavano intromissioni indebite dello Stato federale negli affari religiosi.
Ciò che Jefferson scrisse ai battisti di Danbury – e di cui un giornale estese la conoscenza e quindi la “giurisdizione” a tutti gli Stati dell’Unione – era (ed è) che i cristiani di qualsiasi obbedienza potevano (possono) dormire sonni tranquilli, giacché attraverso il Primo Emendamento lo Stato veniva (viene) opportunamente tenuto al di là di un invalicabile “muro” che impedisce ogni e qualsiasi ingerenza. Jefferson, cioè, usò la metafora del «muro di separazione» per spiegare una volta in più la garanzia fornita dal Primo Emendamento alle Chiese, non certo per rendere impermeabile lo Stato alla religione.
Il punto centrale, infatti, è ciò che il Primo Emendamento scrive e stabilisce. Con parole celebri almeno quanto l’apocrifo «muro di separazione», il Primo Emendamento sentenzia: «Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di alcuna religione, o per proibirne il libero esercizio, o per limitarne la libertà di parola o di stampa, o il diritto che il popolo ha di riunirsi in forma pacifica e inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti».
Il soggetto in causa è il Congresso di Washington, ovvero il ramo legislativo dei poteri federali che governano il Paese; e il Congresso è anche l’oggetto del divieto, la materia essendo la libertà di religione. Si tratta cioè di un’azione riflessiva. Il Congresso impone a se stesso un divieto la cui osservanza garantisce la libertà di altri, vale a dire le Chiese. L’imposizione del divieto di occuparsi di religione e d’interferire in alcun modo con essa è stabilito dal Congresso e riguarda il Congresso. Null’altro. In alcun modo il Congresso potrà valicare questo limite, che appunto, spiega Jefferson, è un “muro”.
Ma se di “muro” proprio si vuole parlare giusto per spiegare coram populo e universale modo la cogenza e la forza del Primo Emendamento che il Congresso vara per limitare la propria azione, esso è un muro eretto a difesa della religione. È lo Stato, quindi, e non le Chiese, a venire limitato nel potere e nell’azione. Non a caso, questo divieto è contenuto in quella serie di dieci primi Emendamenti alla Costituzione federale – detti more britannico “Bill of Rights” – che entrarono in vigore nel 1791, e non a caso è il primo della lista.
I Dieci Emendamenti che formano il Bill of Rights furono scritti, discussi e approvati a coronamento di quella fase delicata che gli americani chiamano “Founding” e che costituisce la base della nazione americana. Il perno del “Founding” è la Costituzione federale, entrata in vigore nel 1789. Gli Stati Uniti esistevano però dal 1776, anno in cui venne proclamata la Dichiarazione d’indipendenza dalla Gran Bretagna. Nei tredici anni che intercorsero fra le due date, le ex Colonie si erano date una sorta di carta costituzionale, gli Articoli di confederazione, tramite il quale avevano cercato di offrire una forma istituzionale alla nuova comunità politica.
Il dibattito storiografico sulla natura di quella prima res publica statunitense e sull’efficacia concreta della sua forma istituzionale è ampio: ma ciò che qui conta rilevare è che, sia come sia, gli americani avvertirono a un certo punto l’esigenza di aggiustamenti e di riforme. Per questo convocarono a Filadelfia, nel settembre 1787 quella Convenzione che alla fine produrrà un documento nuovo, appunto la Costituzione federale.
Nel passaggio – che è un passaggio tra un certa forma di confederazione tra le ex Colonie britanniche dell’America Settentrionale e una certa forma di federazione tra gli Stati dell’Unione – il punto nodale – su cui s’incentrò l’ampio e lungo dibattito di ratifica della nuova Costituzione – verte sui poteri e sulle prerogative dello Stato, cercando di conciliare la necessità di un esecutivo forte con l’esigenza di salvaguardare e persino ampliare quelle libertà concrete che erano state il motivo scatenante e l’unica ragione della guerra per l’indipendenza.
I Dieci Emendamenti del Bill of Rights vengono dunque varati a coronamento – dopo – la Costituzione in un momento storico in cui gli americani ancora temono che le prerogative concesse allo Stato federale dal patto costituente siano ancora troppe, e quindi inquietanti, e che pertanto la misura delle loro libertà – quelle per le quali ci si era trovati un giorno costretti a promuovere l’indipendenza delle Colonie – sia ancora troppo poco garantita, o quanto meno esplicitata. Il Bill of Rights esiste unque per ribadire, chiarire e annunciare solennemente una volta per tutte ciò che lo Stato non può fare.
L’autore del divieto ad agire in certi ambiti sancito nel Bill of Rights è il Congresso di Washington, ovvero il popolo americano colto nella sua azione legislativa federale (attraverso dei rappresentanti eletti), così come il destinatario di tale divieto è sempre il Congresso, ossia il popolo americano colto nella sua azione legislativa federale. E le libertà in questo modo sancite dagli americani in sede legislativa federale riguardano il popolo americano tout court come distinto dalla sua azione (attraverso rappresentanti eletti) di legislatore federale. Insomma, lo Stato degli americani non può fare certe cose contro le libertà degli americani, le quali debbono e possono quindi esercitarsi autonomamente da esso.
Ciò che viene vietato dal Bill of Rights lo è per lo Stato federale a garanzia del suo esercizio da parte degli americani non intesi come Stato federale: ovvero i singoli Stati componenti proprio per questo un’unione federale (i quali conservano poteri distinti da quelli federali), gli ulteriori gradini della piramide dell’esercizio dell’attività politica che configura la repubblica federale, i singoli cittadini e le loro libere unioni. Lo Stato federale, insomma, disegna, attraverso la Costituzione e il Bill of Rights, il perimetro delle libertà concrete dei cittadini che esso non potrà attraversare.
La prima di queste libertà viene sancita dal Primo Emendamento del Bill of Rights poiché precede, fondandole, tutte le altre: la libertà di religione. Nelle istituzioni statunitensi è insomma sancito a lettere d’oro il principio che la libertà di religione è il primo dei diritti naturali e politici dei cittadini in quanto fonda tutti gli altri. E l’impedimento che il Congresso federale impone a se stesso d’intralciare la religione stabilisce per propria natura la contemporanea libertà del Paese, in ogni sua forma organizzata o individuale, di praticare la fede come meglio crede, fatte salve le “regole della comunità”: il rispetto del diritto naturale e delle leggi vigenti.
La formula usata riguardante l’impossibilità del Congresso di erigere una determinata confessione a religione di Stato ne è la conseguenza: di fronte al fattuale pluralismo religioso del Paese, ogni azione dello Stato tesa a preferirne una piuttosto che un’altra lederebbe l’intero costrutto costituzionale. Ma nulla vieta alle Chiese di abitare lo spazio anche politico del Paese, di fare propaganda, di raccogliere denaro, di farsi imprenditrici, di promuovere istituzioni educative, culturali e sociali, o di farsi leale concorrenza fra loro, così come nulla vieta per esempio ai singoli Stati dell’unione federale (il divieto imposto dal Primo Emendamento riguarda infatti solo lo Stato federale) di favorire una confessione o l’altra, come in effetti storicamente è avvenuto nel pieno rispetto della Costituzione con il riconoscimento pubblico di alcune “Chiese di Stato” in certi singoli Stati.
Osserva opportunamente lo storico, cattolico, Thomas E. Woods Jr.: «Il Primo emendamento costituiva per il governo federale una restrizione – e non una concessione – di potere: esso impediva, infatti, al governo federale d’istituire una religione nazionale, senza concedergli il potere d’interferire nei rapporti instaurati fra lo Stato e le Chiese. L’emendamento afferma chiaramente che «[…] il Congresso non potrà fare alcuna legge» che riguardi la religione; non impedisce che il Massachusetts, la Georgia, o la Pennsylvania possano farlo.
Quando gli Stati autorizzavano l’uso di denaro pubblico per il sostegno di varie Chiese, nessuno, ai primi tempi della Repubblica, lo considerava una violazione del Primo emendamento che, infatti, secondo l’interpretazione di tutti, non andava applicato ai singoli Stati» (Guida politicamente scorretta alla storia degli Stati Uniti d’America, trad. it. a cura di Maurizo Brunetti, D’Ettoris, Crotone 2009, p. 59).
Sul punto, ragionandone in un libro “stuzzicante” dedicato alla “sostenibilità” dello Stato moderno, una prima sapida conclusione la offre il principe regnante del Liechtenstein Hans-Adam II, notando che «ulteriori elementi di novità della Costituzione americana furono la netta separazione tra Chiesa e Stato e una libertà di religione con fondamenta molto salde. Una libertà che andava riportata al […] pluralismo religioso, che impediva ogni tipo di legittimazione religiosa dell’autorità statale. Anche se i Padri fondatori degli Usa, per quanto ne sappiamo, erano di fede cristiana, essi rimasero coerenti e nella Costituzione furono poste le basi per un’equiparazione dei diritti di tutte le religioni.
Tuttavia la libertà di religione, negli Usa, non significa libertà dalla religione, ma libertà per le religioni, senza che lo Stato vi si immischi favorendo una religione e reprimendo l’altra. Le differenti religioni si trovano in competizione tra loro ed è compito di ogni singolo impegnarsi per la propria religione e per il suo gruppo religioso. È forse questa la ragione principale del fatto che gli americani mostrano una religiosità assai più forte di quella degli europei» (Lo Stato nel terzo millennio, trad. it., IBL Libri, Torino 2011, p. 88)