Benedetto XVI al Bundestag e l’ “eterno ritorno del diritto naturale"

Benedetto XVI_BundestagLa Società n.1 – 2013

di Giuseppe Brienza
(Università “La Sapienza”)

Benedetto XVI, al termine del concistoro per le cause di canonizzazione dell’11 febbraio, ha annunciato come noto al collegio cardinalizio la sua rinuncia al ministero di Pietro. Il Papa, come ha spiegato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede padre Federico Lombardi, «si trasferirà a partire dal 28 febbraio a Castel Gandolfo e, poi, una volta finiti i lavori, al monastero dove risiedevano le suore di clausura sul colle Vaticano» (1). Nella luce di questo coraggioso gesto, assume a mio avviso una luce particolare, nel quadro complessivo del suo luminoso Magistero, il discorso da lui pronunziato al Bundestag di Berlino il 22 settembre 2011.

In tale articolato documento, Benedetto XVI ha come noto affrontato magistralmente la questione del “fondamento naturale” del diritto nell’ordinamento degli Stati. Ha quindi messo a confronto la ragione aperta al linguaggio dell’essere, che è all’origine del realismo giuridico, con la ragione positivista, causa nello scorso e nell’attuale secolo di quella negazione dell’umano sotto gli occhi di tutti. Il Papa ha quindi invitato gli studiosi ad una riflessione, anche pubblica, sull’argomento.

Ad un anno esatto dal discorso del Papa, il 21 settembre 2012, il Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Laici Miguel Delgado Galindo ha pubblicato un interessante articolo sullOsservatore Romano intitolato L’eterno ritorno del diritto naturale che, fra l’altro, ha il merito di riproporre e valorizzare i preziosi principi sociali espressi dal Santo Padre nel suo discorso, non a caso pronunciato proprio nella sede del parlamento federale tedesco.

Per questo mons. Delgado Galindo esordisce individuando quello che, a suo avviso, costituisce il “centro” del messaggio ratzingeriano in questo contesto di “dittatura del relativismo”, vale a dire la riaffermazione del concetto per cui «[…] il diritto naturale coadiuva il politico nella sua ricerca di ciò che è giusto, che è appunto il compito essenziale della politica. E per questo che il diritto naturale ritorna, e ritornerà sempre. Dopo la sua fine che alcuni avevano preconizzato, non ci resta null’altro che ritornare proprio al diritto naturale» (2).

Il riferimento è alla fondamentale opera del giurista Heinrich Albert Rommen (1897-1967), L’eterno ritorno del diritto naturale (Die eivige Wiederkehr des Naturrechts) (3) che, nel secondo dopoguerra, contribuì alla temporanea riscoperta del “giusnaturalismo classico” nella riflessione dottrinale e giurisprudenziale tedesca. Il richiamo ai “principi generali di giustizia” operati nelle “sentenze di Norimberga”, evidentemente connesso al riconoscimento di uno ius cogens o diritto inderogabile, non mancò infatti, almeno nell’immediato, di sortire una non irrilevante influenza sugli studiosi innanzitutto in Germania (4), ma anche ad esempio su quei giuristi italiani in qualche modo tri-butari della migliore tradizione giuridica tedesca (5).

Il movimento del “diritto libero”

Nella Germania del secondo dopoguerra il richiamo giusnaturalista si riflette soprattutto nel movimento del c.d. “diritto libero” che, legittimando «[…] l’insieme dei criteri esterni al diritto positivo (ma già sufficientemente “giuridicizzati”) cui l’interprete fa ricorso per colmare le lacune» (6), si avvicinava alle conclusioni della teoria classica del diritto naturale.

Complementarmente a quest’ultima, infatti, il “giusliberismo” tedesco riaffermava, a seguito dei crimini nazionalsocialisti e di quelli commessi durante e dopo la seconda guerra mondiale, l’insopprimibile moralità dell’uomo e la connessa libertà coscienziale del giurista nel discernere quelle norme dell’ordinamento positivo che, pur formalmente poste in modo corretto, gli apparivano sostanzialmente ingiuste.

Il movimento del “diritto libero”, però, non riuscì a lasciare tracce molto durature nella scienza giuridica tedesca che, nella seconda metà del XX secolo, ritornò infatti ad obbedire ai paradigmi positivistici e formalistici. Autorevoli eccezioni fra gli studiosi operanti in Germania in questo periodo, oltre che da Rommen, sono rappresentate ad esempio da Erich Kaufmann (1880-1972) (7) ed Hans Fritz Welzel (1904-1977) (8), per la loro comune elaborazione di un principio materiale, ovvero contenutistico, di validità del diritto, volto a limitare il potere altrimenti illimitato del legislatore positivo.

Rommen e “L’eterno ritorno del diritto naturale”

In particolare è però giusto ed utile oggi “ritornare” a Rommen, anche a motivo della sua testimonianza di vita personale, che denota coerenza e coraggio (9). Il giurista di Colonia, infatti, dopo aver subito persecuzioni dal regime hitleriano a causa delle sue pubblicazioni e del suo coinvolgimento in gruppi cattolici tedeschi, nel 1938 fu costretto a lasciare la Germania rifugiandosi negli Stati Uniti. Anche qui, però, è solo nel dopoguerra che riottiene un insegnamento universitario, peraltro in scienze politiche e filosofia, e solo per merito di istituti cattolici.

Per questo a seguito della fine del secondo conflitto mondiale Rommen tornò ad intervalli regolari nel suo Paese, per svolgere attività scientifiche e pubblicare altre preziose opere che riattualizzavano la teoria tradizionale del diritto naturale. In particolare, in Teoria dello Stato e della comunità internazionale in Francisco Suàrez, che rieditò a Monaco nel 1947, approfondì la lezione del teologo e filosofo spagnolo, rinnovatore del tomismo del XVI secolo, a suo avviso non fino allora sufficientemente studiata con riferimento alla sua influenza nello sviluppo della dottrina contemporanea dei diritti umani (10).

Nei quindici anni nei quali finalmente potè riprendere negli Stati Uniti la carriera accademica (dal 1953 al 1967), Rommen insegnò dapprima nel college di Saint Joseph, nel Connecticut, poi in quello di Saint Thomas, nel Minnesota per approdare, infine, alla prestigiosa Georgetown University di Washington D.C., nella quale rimase fino alla morte, avvenuta comunque nella sua città natale, Colonia, il 19 febbraio del 1967.

Nella fondamentale opera L’eterno ritorno del diritto naturale, originariamente pubblicata a Leipzig nel 1938 (11), Rommen insegna ad un’epoca di totalitarismi e di “credenza” nella filosofia della prassi, che la sfera centrale del diritto risiede nell’ambito dell’essere. Quindi, tra il livello ontologico e quello giuridico-pratico deve necessariamente esistere un nesso che, ad esempio, vuoi dire, come spiega Delgado Galindo, che «[…] ogni uomo possiede il diritto alla vita per la sua stessa dignità di persona; e che da questo principio segue necessariamente che la vita umana è indisponibile, va difesa in ogni suo stadio e qualsiasi attentato contro di essa va punito dall’ordinamento giuridico statale» (12).

Nel primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si afferma del resto che «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spinto di fratellanza». «Sarebbe stato possibile – si domanda quindi il Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Laici nella sua riflessione – che i membri dell’Assemblea generale dell’Onu, anche a larga maggioranza, avessero redatto questo articolo come anche gli altri ventinove di questa dichiarazione di diritti in senso negativo? Assolutamente, no; sarebbe stato completamente assurdo e impensabile» (12).

Questo perché i diritti ed correlativi i doveri individuali sono preesistenti a qualsivoglia dichiarazione positiva, in quanto fondati sullo ius naturae. In L’eterno ritorno del diritto naturale Rommen ne indaga la genesi nel mondo antico, sottolineando il contributo che il pensiero cristiano dei primi secoli ha fornito alla sua successiva affermazione teorico-pratica  (14).

Dallo ius naturae allo ius gentium

Anche se poche università italiane se ne sono accorte, una delle più importanti “ricadute teoriche” conseguenti l’abbattimento del Muro di Berlino è consistita proprio nella fine di quell’innaturale divisione ideologica che ha segnato una «[…] risorgenza della concezione romano-cristiana della universalità del diritto: dallo ius naturae allo ius gentium, cui lo ius civile di un popolo è subordinato, come lo è logicamente il particolare all’universale» (15), come spiegò Sergio Cotta (1920-2007) nel suo intervento al colloquio internazionale di Roma, del 10-13 gennaio 1991, organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Una rinascita dello ius naturale perenne, resa sempre più urgente a causa dei gravi arbitri perpetrati nella prassi giurisprudenziale e politica contemporanea, non è concepibile ad avviso di Rommen «[…] senza quella metafìsica aristotelica-tomistica, da cui la morale e il diritto derivano la loro universalità» (16).

Nella sua visione del diritto naturale, quindi, seppur esso non è fatto corrispondere a leggi «[…] che si possano fissare con il solo sussidio della logica e si presumano valide per tutte le circostanze storiche», nemmeno è riduttivamente identificato con «[…] una pura forma che assume nella realtà fenomenica un contenuto perennemente nuovo» (17).

Il diritto naturale, piuttosto, si esprime secondo il giurista e filosofo tedesco in norma obbligante che caratterizza il diritto positivo, evitandogli quegli eccessi di razionalismo e positivismo trasmessigli dalla dottrina giuridica moderna, dominata della filosofia post-cartesiana. Il concetto di “natura” da essa ricostruito, infatti, è antropomorficamente modellato su quello della natura umana: ma non si tratta della natura metafisica dell’uomo, dell’essenza umana. Al contrario, come nota Rommen, la concezione moderna è tutta incentrata sulla natura empirica dell’uomo, «[…] trovata mediante astrazione» (18), cioè nella natura degli uomini concreti con le sue caratteristiche e i suoi impulsi post peccatum, non sempre positivi.

La nozione di diritto naturale cui Rommen fa riferimento, invece, è quella cristiana, definita con particolare rigore dalla filosofia scolastica, che pone alla radice di essa la lex naturalis, espressione della lex aeterna, cioè dell’ordinamento divino del creato, in relazione agli esseri dotati di ragione e libertà (19). Egli sottolinea quindi le profonde differenze tra tale nozione e quella di derivazione illuministica (20).

Nell’altro saggio, Der Staat in der katholischen Gedankenivelt, che Rommen pubblicò in Germania prima della seconda guerra mondiale (21) e che gli causò l’arresto e l’internamento da parte delle autorità nazionalsocialiste, egli affermava contro le ambizioni totalitarie dei positivismi e delle correlate “dottrine di potenza”, che la volontà dello Stato non s’identifica né con la sorgente né con la misura del diritto, poiché ogni autorità politica «[…] deriva la sua legittimità da un ordine metafisico, che gli assegna per compito essenziale la tutela dell’uomo nel suo armonico sviluppo e nel suo fine trascendente: essa deve anzi riconoscere, in questa funzione, la priorità della famiglia e della comunità nazionale» (22)

Conclusione

Come ha affermato Benedetto XVI nel suo discorso al Bundestag, i teologi cristiani si sono sempre appellati alla natura e alla ragione come fonti originarie del diritto, rifiutando il concetto di “diritto confessionale” o “religioso”. L’uomo, dotato di libera volontà, partecipa alla legge naturale tramite la sua ragione e, dunque, l’intera creazione non è altro che una partecipazione alla legge eterna.

La storia del XX secolo ha palesato chiaramente cosa accade quando la politica e il diritto si allontanano dalla legge di natura: «[…] il regime nazista e quello comunista ne sono esempi eclatanti. Un anno fa, il Papa fece presente ai parlamentari tedeschi che, nelle materie che riguardano la dignità dell’uomo, in uno Stato democratico di diritto, il principio della maggioranza — pur essendo necessario nell’adottare una decisione — non è sufficiente: il politico deve interrogarsi sulla giustizia di un dato provvedimento» (23).

Tale principio di giustizia è invece contraddetto oggi da un’ideologia più sottile e camuffata rispetto a quella dei totalitarismi del Novecento, non meno però portatrice di danni irreparabili alla persona ed alla convivenza umana. Una post-ideologia che, ad esempio, in nome di pseudo diritti civili, vorrebbe imporre una legislazione, in materie come la bioetica e la famiglia che, all’insegna dell’egoismo e della neutralità morale, sanzionino l’adattamento della legge alle pretese ed ai capricci dell’individuo sradicato delle grandi metropoli occidentali (24).

Questo modo di agire e di pensare è però oltretutto all’origine dell’attuale crisi che, prima che economico e finanziaria, è morale, sociale e demografica. Come ha detto il Papa a Berlino, infatti, quando l’economia viene scissa dall’etica sociale, sono i più potenti della finanza mondiale a prendere in mano il governo (25) e, questa strada, avverte mons. Delgado Galindo, «[…] conduce al despotismo dei più forti nella società in ogni tappa della storia» (26).

Note

1) Cit. in Padre Federico Lombardi sulla rinuncia del Papa, in Vatican Information Service, Città del Vaticano 11 febbraio 2013.

2) MIGUEL DELGADO GALINDO, L’eterno ritorno del diritto naturale, in L’Osservatore Romano, 21 settembre 2012, p. 5.
3) Cfr. HEINRICH ALBERT ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, tr. It., Studium, Roma 1965.
4) Cfr. IDEM, Natural Law and War Crimes Guilt, in CHARLES A. HART (edited by), Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, Twenty-fourth annual meeting, Office of the Secretary ofthe American Catholic Philosophical Association, Washington (DC) 1950, pp. 40-57; FRIEDRICH AUGUST FREIHERR VON DER HEYDTE, Natural Law Tendencies in Contemporary German Jurisprudence, in Naturai Law Forum, anno I, n. 1, Notte Dame (IN) 1956, pp. 115-121; JOHANNES MESSNER, The Post-war Naturai Revival and Its Outcome, in Natural Law Forum, anno IV, n. 4, Notre Dame (IN) 1959, pp. 101-105.
5) Cfr., ad es., G. BRIENZA, Legge naturale e diritti umani in Giovanni Ambrasetti e Sergio Cotta, in Fides Catholica. Rivista di apologetica teologica, anno II, n. 2, Frigento (AV) luglio-dicembre 2007, pp. 459-476 e, IDEM, II valore assiologico del diritto naturale in Giovanni Ambrosetti, in Divinitas. Rivista internazionale di ricerca e di critica teologica, “Nova Series”, anno LI, n. 1, Roma gennaio-aprile 2008, pp. 95-113.
6) LUIGI LOMBARDI VALLAURI, Diritto, in FONDAZIONE DEL CENTRO DI STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE (a cura di), Enciclopedia Filosofica, terza edizione, Bompiani, Milano 2006,12 voll., volume terzo, (pp. 2938-2945) p. 2943.
7) Dapprima professore di diritto a Kiel (Schleswig-Holstein), poi a Gòttingen, dal 1917 a Berlino ed, infine, nel 1946 Ordinario di Filosofia del diritto nell’università di Monaco, Kaufmann ha teorizzato un diritto naturale “extratemporale” condizionato dal diritto positivo, in quanto necessitante di «[…] attuazione nelle forme positive e quindi di forza per la sua realizzazione». Ogni norma positiva, secondo questa visione, «[…] vuoi essere “giusta”, ossia corrispondere all’idea del diritto. La mutazione delle norme positive, richiesta dalla storicità dell’uomo, dev’essere sorretta dalla tendenza a dare un’espressione appropriata al diritto naturale. Il valore giurìdico obiettivo è un universale concreto, che trova la propria verità e realtà solo nell’ordinamento esistenziale della vita sociale umana ed ha come valore di relazione la propria misura nei valori morali, che sono inseparabilmente congiunti all’essenza della persona» [WILHELM SCHLEICHER, KAUFMANN, ERICH, in Enciclopedia Filosofica, op. cit., volume sesto, (pp. 6019-6020) p. 6020]. Fra le sue opere cfr. ERICH KAUFMANN, Kritik der neukantìschen Rechtsphilosophie: eine Betrachtung ùber die Beziehungen zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft, J.C.B. Mohr, Tubingen 1921. Per un suo profilo biobibliografico cfr. A.A.V.v., Um Recht und Gerechtigkeit: Festgabe fur Erich Kaufmann zu seinem 70. Geburtstage-21. septembre 1950-ùberreicht von Freunden, Verehrern und Schulern, W. Kohlhammer, Stuttgart/Kòln 1950.
8) Per un profilo bio-bibliografico del prof. Welzel, dal 1940 Ordinario di Diritto penale e di Filosofia del diritto nell’università di Gòttingen e, successi­ vamente, a Bonn, cfr. JOSÉ CEREZO MIR, Welzel, Hans Fritz, in RAFAEL DOMINGO (ed.), Juristas universales, M. Pons, Madrid/Barcelona 2004, (4 voll.) vol. 4, pp. 452-454 e PIER LUIGI ZAMPETTI-ISABEL TRUJILLO, Welzel, Hans Fritz, in Enciclopedia Filosofica, op. cit., volume dodicesimo, p. 12344.
9) II prof. Rommen, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca nell’università di Munster con una tesi sulle implicazioni sociologiche del pensiero del filosofo tedesco Max Scheler (1874-1928) [cfr. Max Schelerals Soziologe, Unveróffentliche Dr. Dissertation, Munster i. W., 1925, pp. 186], esercitò la professione forense e di pubblicista in Germania. Per un inquadramento della figura di Rommen cfr. G. AMBROSETTI, Il significato dell’opera di Heinrich Rommen, in H. A. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, op. cit., pp. IX-XXIV; IDEM, L’opera di Heinrich Rommen, 21 febbraio 1897-19 febbraio 1967, in Jus. Rivista di scienze giuridiche, anno XVIII, n. 2, Milano 1967, pp. 300-316; RUSSELL HITTINGER, Introduction, in H. A. ROMMEN, The Natural Law: a Study in Legal and Social History and Philosophy, translated by THOMAS R. HANLEY O.S.B., Liberty Fund, Indianapolis (IN) 1998, pp. XI-XXXII; JEAN PORTER, Natural and Divine Law: Reclaiming the Tradition for Christian Ethics, W.B. EERDMANS/NOVALIS, Grand Rapids (MI)/Cambridge (MA)-Ottawa 1999.
10) Cfr., H. A. ROMMEN, Die Staatslehre des Franz Suàrez, Volksvereins Verlag, Munchen-Gladbach 1926 (2a ed.: Munchen-Gladbach 1947); tr. Sp. Di Valentìn Garcìa Yebra: La teoria del Estado y de la comunidad internadonal en Francisco Suàrez, Facultad de Derecho y Ciencìas Sociales-Instituto de Derecho Internacional/CSIC, Instituto Francisco; Buenos Aires/Madrid 1951.
11) Cfr. H. A. ROMMEN, Die eivige Wiederkehr des Naturrechts, Verlag Jakob Hegner, Leipzig 1938 [tr Fr. di EMILE MARMY: Le droit naturel: histoire-doctrine, LUF-Egloff, Paris 1945; tr. Ing. di T. R. HANLEY: The Natural Law, B. Herder Book Co., St. Louis 1947; tr. It. di G. AMBROSETTI: L’eterno ritorno del diritto naturale, op. cit. (2a ed.: Roma 1969)].
12) M. DELGADO GALINDO, art. cit.
13) Ibidem. Personalmente anche io sono dell’avviso che l’attuale ipoteca giuspositivista sulla “carta fondamentale” del 1948 e, quindi, sull’intera teoria dei diritti umani non sia stata in origine affatto scontata (cfr. G. BRIENZA, Diritti umani e diritto naturale nella Dichiarazione Universale dell’ONU del 1948, in Van Thuan Observatory’s Newsletter, n. 77, Verona 2 maggio 2007 – www.vanthuanobservatory.org – e idem, ‘Legge’ e ‘diritto naturale’, premesse peruna rifondazione della teoria dei diritti umani“‘, in Divinitas. Rivista internazionale di ricerca e di critica teologica, “Nova Series”, anno LII, n. 2, Roma maggio-agosto 2009, pp. 220-236).
14) Cfr. anche H. A. ROMMEN: The Genealogy of Natural Rights, in Thought, vol. XXIX, Autumn 1954, pp. 403-425; Natural Law.  Man and Society, in Fordham Law Review, n. 24, New York primavera 1955, pp. 128-140; The Church and Human Rights, in A. robert caponigri (edited by), Modern Catholic Thinkers, Harper Torchbooks, New York 1965, pp. 385-413.
15) SERGIO COTTA, // diritto naturale e l’universalizzazione del diritto, in UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI – d’ora in poi: UGCI – (a cura di), Diritto naturale e diritti dell’uomo all’alba del XXI secolo, Editrice Giuffré e lustitia, Milano 1993, (pp. 25-40) p. 27 (anticipato su lustitia, anno XLIV, n. 1, Roma gennaio-marzo 1991, pp. 1-26).
16) ANTONIO SANTUCCI, Rommen, Heinrich, in Enciclopedia Filosofica, op.cit., volume decimo, (pp. 9838-9839) p. 9838.
17) Ibidem.
18) H. A. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, op. cit., p. 61.
19) Cfr. Ibid., pp. 154-155.
20) Cfr. Ibid., pp. 75-76.
21) Cfr. H. A. ROMMEN, Der Staat in der katholischen Gedankenwelt, Bonifacius Druckerei, Paderborn 1934 [tr. Ing.: The State in Catholic Thought, B.Herder Book Co., St. Louis-London 1945; tr. Sp. di ENRIQUE TIERNO GALVAN: Istituto de Estudios Politicos, Madrid 1956; tr. It. di G. AMBROSETTI: Lo Stato nel pensiero cattolico, con un nuovo capitolo – Ordinamento pacifico attraverso l’organizzazione internazionale – dell’Autore, Giuffré, Milano 1959 (2a ed. con una nuova Prefazione dell’Autore, Giuffré, Milano 1964)].
22) A. SANTUCCI, Rommen, Heinrich, in Enciclopedia Filosofica, op. cit., p. 9839.
23) M. DELGADO GALINDO, art. cit.
24) Cfr. G. BRIENZA, Necessità del fondazionalismo a fronte delle attuali bioetiche neo-utilitariste e derive biotecnologiche, in Studia Bioethica, anno I, n. 2-3, Roma maggio-dicembre 2008, pp. 191-197.
25) Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Caritas in ventate, sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella Verità, Città del Vaticano 29 giugno 2009, nn. 36 e 45.
26) M. DELGADO GALINDO, art. cit.