Aldo Ciappi (avvocato)
– segue il testo del disegno di legge –
Dall’alto della loro notoria levatura di giuristi le due pasionarie dell’attuale governo (Pollastrini e Bindi), dopo difficile ma fortemente voluta gestazione, hanno infine partorito un mostriciattolo di disegno di legge (la cui paternità è orgogliosamente rivendicata da uno dei più prolifici giuristi dell’area catto-com: il professor Stefano Ceccanti, per anni presidente della Fuci, oggi finito nelle file diessine) davvero inguardabile.
L’astuzia onomastica, però, non ha giovato: al di là del nome, infatti, la sostanza di questa mostro che si vorrebbe introdurre nell’ordinamento resta quella di una unione di due persone, anche dello stesso sesso, a cui sono collegati diritti che ricalcano quelli delle persone unite in matrimonio.
Scendiamo nel particolare: sono definiti conviventi (art. 1) due soggetti non sposati e non legati da vincolo parentale in linea retta di secondo grado, affinità, adozione, affiliazione che convivono stabilmente prestandosi assistenza materiale e morale e che tali risultino da dichiarazione resa all’ anagrafe (ai sensi del decreto del Presidente della repubblica. 223/89) anche da uno solo di essi, con l’obbligo, però, di darne comunicazione all’altro “per raccomandata con avviso di ricevimento” (non c’è niente da ridere!).
Non potranno ambire ai Dico (art. 2) due soggetti di cui uno sia condannato, rinviato a giudizio per omicidio del coniuge o convivente dell’altro, oppure se legati da “rapporti contrattuali anche lavorativi che comportino necessariamente l’abitare comune” (non è possibile “convivere” con la segretaria; mah!). Ciascun convivente (art. 5) potrà designare l’altro quale suo rappresentante in caso di incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute, o, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (facoltà già previste o non precluse da altre norme vigenti).
Un extracomunitario irregolare che dichiari di convivere con cittadino italiano potrà (art. 6) ottenere il “permesso di soggiorno” (immigrazione: avanti tutta!). Avranno diritto i conviventi, allo stesso modo dei coniugi, ad ottenere alloggi popolari (art. 7) e di succedere nei contratti di locazione in caso di morte o allontanamento di uno di essi (art. 8); avranno, altresì, diritto ad agevolazioni sul lavoro e, nel caso di collaborazione di uno nell’impresa dell’altro, ad una partecipazione agli utili (art. 9).
Potranno, nell’ambito di ciò che sarà stabilito con il riordino del sistema previdenziale (campa cavallo!), beneficiare l’un l’altro della reversibilità pensionistica (art. 10) e, se trascorsi nove anni dall’iscrizione, il convivente concorrerà nei diritti successori dell’altro e manterrà il diritto di abitazione della casa (art. 11).
Il convivente non in grado di provvedere al proprio mantenimento avrà, poi, diritto agli alimenti anche una volta cessata la convivenza per un periodo proporzionato alla durata della stessa e salvo che non convoli a matrimonio o ad altra convivenza (art. 12). I diritti patrimoniali, successori o previdenziali previsti a favore dell’ex coniuge cesseranno nel caso si instauri la convivenza (art. 13).
Come si può constatare, salvo dettagli (ad esempio la davvero originale forma costitutiva per corrispondenza, o il requisito della durata temporale della convivenza, cui solo si ricollegano certi effetti) il testo delinea una figura che ricalca, sul piano giuridico, molti dei caratteri del matrimonio, almeno quanto ai diritti erogati, a fronte di cui, però, vi è la più assoluta volatilità delle convivenze (che possono cessare in qualsiasi momento con una semplice comunicazione, si presume con raccomandata con ricevuta di ritorno all’anagrafe) e il totale silenzio alla voce “doveri”.
Passando alle cose serie: ciò rappresenta un oggettivo incoraggiamento per le coppie eterosessuali a scegliere la convivenza (senz’altro più conveniente e agevole da “liquidare”) piuttosto che il più impegnativo vincolo matrimoniale che, pertanto, cesserà definitivamente di essere il modello costitutivo tendenzialmente stabile dell’istituzione familiare, come contemplato dall’art. 29 della Costituzione, posto a tutela dell’interesse generale e prevalente delle nuove generazioni, ponendolo alla stregua di una delle possibili opzioni offerte dal nostro sistema.
Per di più, con questo ibrido strumento (palesemente incostituzionale) verrebbe accontentato il desiderio emulativo delle coppie omosessuali ponendo obiettivamente le basi per i successivi “traguardi” (adozione di minori) già raggiunti da altri ancor più (purtroppo) sgangherati paesi.
E’ sin troppo facile osservare che, se – Dio non voglia – questo aborto di disegno di legge riuscisse a passare (quand’anche modificato), imporrebbe la propria forte impronta ideologica relativista che spinge incessantemente per adeguare l’ordinamento, secondo la propria concezione evolutiva del diritto, a qualsiasi istanza o desiderio individuale latente o diffuso nello strato sociale.
E’ invece compito essenziale del diritto offrire alla comunità civile principi e modelli di riferimento culturali stabili, incentrati sul concetto di responsabilità personale e sociale, che possano costituire un argine all’attuale declino valoriale della società cd. post-moderna.
Quella in atto, dunque, è una delicatissima battaglia antropologica dal cui esito può dipendere tanto del futuro del nostro paese: verso una società sempre più “liquida” (Z. Baumann) e putrefatta, oppure verso un auspicabile diffuso recupero del senso di un ordine giuridico naturale delle realtà umane e sociali. E’ dovere di tutti, non solo dei cattolici, non lasciare solo il Papa e la Chiesa in questo snodo epocale.
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IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE SUI “DICO”
Ecco il testo del decreto preparato da Barbara Pollastrini, ministro per le Pari opportunità, e Rosy Bindi, ministro della Famiglia. Il ddl è emendabile, quindi ora si aprirà il consueto iter parlamentare.
ARTICOLO 1
(Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.
2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. È fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.
3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.
4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della convivenza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti «conviventi».
ARTICOLO 2
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:
a) delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;
b) delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.
ARTICOLO 3
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
2.La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.
ARTICOLO 4
(Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.
ARTICOLO 5
(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
ARTICOLO 6
(Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.
2. Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.
ARTICOLO 7
(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
ARTICOLO 8
(Successione nel contratto di locazione)
1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.
ARTICOLO 9
(Agevolazioni e tutele in materie di lavoro)
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.
ARTICOLO 10
(Trattamenti previdenziali e pensionistici)
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.
ARTICOLO 11
(Diritti successori)
1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.
3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità.
4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.
5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.
ARTICOLO 12
(Obbligo alimentare)
1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.
ARTICOLO 13
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e lemodalità dalle stesse previste.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge.
3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.
4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella dell’iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.
6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.
ARTICOLO 14
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2007. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.