Pubblicato in Cristianità n.230-231 (1994)
di Mauro Ronco
NOTE
(1) Per questa definizione del bene comune, cfr. Francesco Gentile, Intelligenza politica e ragion di Stato, 2a ed., Giuffrè, Milano 1984, p. 43.
(2) Platone, Il Politico, XXXI, 291, in Idem, Dialoghi politici. Lettere, volume primo, Repubblica, Timeo, Crizia, Politico, a cura di Francesco Adorno, UTET, Torino 1988, p. 932.
(3) Ibid., XLI, 302, p. 949.
(4) Ibidem.
(5) Ibid., 303, p. 950.
(6) Cfr. F. Gentile, op. cit., p. l45, nel capitolo Comunità e regime (pp. 137-146), nel quale svolge e attualizza la lezione di Aristotele nella Politica.
(7) Platone, op. cit., XLI, 303, p. 950.
(8) Ibid., XXIV, 284, p. 917.
(9) Leone XIII, Enciclica Diuturnum, del 29-6-1881, in La pace interna delle nazioni. Insegnamenti Pontifici, introduzione ed indici sistematici dei monaci di Solesmes, trad. it., Edizioni Paoline, 2a ed., Roma 1962, p. 85; cfr. anche Idem, Enciclica Immortale Dei, del 1°-11-1885, ibid., p. 131.
(10) Cfr. Platone, op. cit., XXI-XXII, 279-281, pp. 907-911. (
(11) Cfr. la definizione, la confutazione e la condanna delle teorie etiche denominate “teleologiche”, di tipo “consequenzialistico” o “proporzionalistico”, in Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, del 6-8-1993, nn. 74 e 75.
(12) Platone, op. cit., XXIV, 283, p. 917.
(13) Corte Costituzionale – 18 febbraio 1975 (22 gennaio 1975) nr. 27, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, nuova serie, anno XVIII, fascicolo 2, aprile-giugno 1975, pp. 566-573, con note di Alberto Crespi, L’aborto vivo e vitale negli auspici della Corte Costituzionale, ibid., pp. 566-568, e di Marco Boscarelli, Corte costituzionale e liberalizzazione dell’aborto, ibid., pp. 569-573.
(14) Cfr. Platone, op. cit., XXIV, 284, pp. 917-918.
(15) Ibid., p. 919.
(16) Sulla distinzione fra la legge e la dimensione regolamentativa, in una prospettiva filosofica tradizionale e cristiana, cfr. Juan B. Vallet de Goytisolo, Ley y ordenanza, in Idem, Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico, Editorial Montecorvo, Madrid 1982, pp. l85-193.
(17) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., nn. 48 e 49.
(18) Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Donum vitae” sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione. Risposte ad alcune questioni di attualità, del 22-2-1987, Introduzione 3.
(19) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 50.
(20) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione cit., ibidem.
(21) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., ibidem.
(22) Cfr. ibid., in particolare capitolo II, I, nn. 35-53.
(23) Concilio Ecumenico Vaticano II, Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae, n. 3.
(24) Sant’Agostino, Contra Faustum, lib. 22, cap. 27, cit. in Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, n. 43.
(25) San Tommaso, Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. l., cit. ibidem.
(26) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 43.
(27) San Tommaso, Summa Thelogiae, I-II, q. 91, a. 2., cit. in Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 43.
(28) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 44.
(29) Cfr. Leone XIII, Enciclica Libertas, del 20-6-1888, in La pace interna delle nazioni. Insegnamenti Pontifici, cit., pp. l43-176, soprattutto pp. 148-153.
(30) Ibid., p. l49.
(31) Cfr. ibidem.
(32) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 44.
(33) Leone XIII, Enciclica Libertas, cit., p. l49.
(34) Idem, Enciclica Diuturnum, cit., p. 85.
(35) Gv. 19, 11.
(36) Leone XIII, Enciclica Libertas, cit., p. 150.
(37)
(2) Platone, Il Politico, XXXI, 291, in Idem, Dialoghi politici. Lettere, volume primo, Repubblica, Timeo, Crizia, Politico, a cura di Francesco Adorno, UTET, Torino 1988, p. 932.
(3) Ibid., XLI, 302, p. 949.
(4) Ibidem.
(5) Ibid., 303, p. 950.
(6) Cfr. F. Gentile, op. cit., p. l45, nel capitolo Comunità e regime (pp. 137-146), nel quale svolge e attualizza la lezione di Aristotele nella Politica.
(7) Platone, op. cit., XLI, 303, p. 950.
(8) Ibid., XXIV, 284, p. 917.
(9) Leone XIII, Enciclica Diuturnum, del 29-6-1881, in La pace interna delle nazioni. Insegnamenti Pontifici, introduzione ed indici sistematici dei monaci di Solesmes, trad. it., Edizioni Paoline, 2a ed., Roma 1962, p. 85; cfr. anche Idem, Enciclica Immortale Dei, del 1°-11-1885, ibid., p. 131.
(10) Cfr. Platone, op. cit., XXI-XXII, 279-281, pp. 907-911. (
(11) Cfr. la definizione, la confutazione e la condanna delle teorie etiche denominate “teleologiche”, di tipo “consequenzialistico” o “proporzionalistico”, in Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, del 6-8-1993, nn. 74 e 75.
(12) Platone, op. cit., XXIV, 283, p. 917.
(13) Corte Costituzionale – 18 febbraio 1975 (22 gennaio 1975) nr. 27, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, nuova serie, anno XVIII, fascicolo 2, aprile-giugno 1975, pp. 566-573, con note di Alberto Crespi, L’aborto vivo e vitale negli auspici della Corte Costituzionale, ibid., pp. 566-568, e di Marco Boscarelli, Corte costituzionale e liberalizzazione dell’aborto, ibid., pp. 569-573.
(14) Cfr. Platone, op. cit., XXIV, 284, pp. 917-918.
(15) Ibid., p. 919.
(16) Sulla distinzione fra la legge e la dimensione regolamentativa, in una prospettiva filosofica tradizionale e cristiana, cfr. Juan B. Vallet de Goytisolo, Ley y ordenanza, in Idem, Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico, Editorial Montecorvo, Madrid 1982, pp. l85-193.
(17) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., nn. 48 e 49.
(18) Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Donum vitae” sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione. Risposte ad alcune questioni di attualità, del 22-2-1987, Introduzione 3.
(19) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 50.
(20) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione cit., ibidem.
(21) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., ibidem.
(22) Cfr. ibid., in particolare capitolo II, I, nn. 35-53.
(23) Concilio Ecumenico Vaticano II, Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae, n. 3.
(24) Sant’Agostino, Contra Faustum, lib. 22, cap. 27, cit. in Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, n. 43.
(25) San Tommaso, Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. l., cit. ibidem.
(26) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 43.
(27) San Tommaso, Summa Thelogiae, I-II, q. 91, a. 2., cit. in Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 43.
(28) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 44.
(29) Cfr. Leone XIII, Enciclica Libertas, del 20-6-1888, in La pace interna delle nazioni. Insegnamenti Pontifici, cit., pp. l43-176, soprattutto pp. 148-153.
(30) Ibid., p. l49.
(31) Cfr. ibidem.
(32) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 44.
(33) Leone XIII, Enciclica Libertas, cit., p. l49.
(34) Idem, Enciclica Diuturnum, cit., p. 85.
(35) Gv. 19, 11.
(36) Leone XIII, Enciclica Libertas, cit., p. 150.
(37)
La Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità, dell’8-2-1994, dovuta all’iniziativa della “verde” Claudia Roth, è stata approvata con 159 voti a favore — sinistra e verdi —, 96 contrari — democristiani e conservatori — e 18 astensioni (cfr. L’Osservatore Romano, 10-2-1994). Su tale risoluzione, cfr. la riflessione del Santo Padre Giovanni Paolo II all’Angelus del 20 febbraio 1994 (ibid., 21/22-2-1994) sotto il titolo Con la risoluzione del Parlamento Europeo si è chiesto di legittimare un disordine morale. Il Parlamento ha conferito indebitamente un valore istituzionale a comportamenti devianti, non conformi al piano di Dio, trascritta integralmente in Cristianità (anno XXII, n. 227-228, marzo-aprile 1994) con il titolo Non si può legittimare un disordine morale.
(38) Cfr. un’ampia e profonda disamina storico-filosofica, in J. B. Vallet de Goytisolo, Metodología de las leyes, Editoriales de derecho reunidas, Madrid 1991, pp. l-323, in particolare sulla “statalizzazione” del diritto, imposta da Napoleone, cfr. pp. 87-88. Sulla rilevanza della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino nella trasformazione del significato del diritto, cfr. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présentée par Stéphane Rials, Hachette, Parigi 1988, con i lavori preparatori, che ne manifestano lo spirito. Si constati il radicalismo della scelta positivistica, per esempio, nel combinato disposto degli articoli 4 e 5: Art. 4: “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi”; Art. 5: “La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas defendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas”.
(39) Cfr. Giovanni Cantoni, L’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, saggio introduttivo a Plinio Corrêa de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, 3a ed. it. accresciuta, Cristianità, Piacenza 1977, p. l3.
(40) Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1945, XI, B, g, l, trad. it. Teoria generale del diritto e dello Stato, 6a ed. it., Etaslibri, Milano 1994, p. 134.
(41) Ibidem.
(42) Cfr. F. Gentile, op. cit., p. 28.
(43) Cfr. H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, cit., XII, I, p. l76: l’efficacia dell’ordinamento giuridico “[…] è una condizione essenziale per la sua validità, e la sua non-efficacia per la sua non-validità”.
(44) Per la forte affermazione del profilarsi di un “rischio non meno grave — rispetto a una “concezione totalitaria del mondo” — per la negazione dei fondamentali diritti della persona umana e per il riassorbimento nella politica della stessa domanda religiosa che abita nel cuore di ogni essere umano”, rischio consistente nell’“alleanza fra democrazia e relativismo etico, che toglie alla convivenza civile ogni sicuro punto di riferimento morale e la priva, più radicalmente, del riconoscimento della verità” (Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 101).
(45) H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, J. C. B. Mohr, Tubinga 1929, trad. it. Essenza e valore della democrazia, in Idem, La democrazia, 5a ed. it., il Mulino, Bologna 1984, p. 130, nota 1.
(46) Idem, Foundations of Democracy, in Ethics, anno LXVI, n. 1, parte II, 1955-1956, trad. it. I fondamenti della democrazia, in Idem, La democrazia, cit., p. 261.
(47) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 34.
(48) Sul tema, cfr. J. B. Vallet de Goytisolo, Metodología de las leyes, cit., passim.
(49) Platone, op. cit., XXXIII, 294, p. 935.
(50) Ibid., XXXV, 297, p. 940.
(51) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 32.
(52) Ibid., n. 34.
(53) Cfr. ibidem.
(54) Ibidem.
(55) Ibidem.
(56) Ibidem.
(57) Ibid., n. 35.
(58) Ibidem.
(59) Ibidem.
(60) Ibid., n. 36.
(61) Ibid., n. 37.
(62) Cfr. J. B. Vallet de Goytisolo, Metodología de las leyes, cit., pp. 15-178.
(63) Per cogliere appieno la distanza che separa la dottrina cristiana sulla libertà e la dottrina del moderno positivismo giuridico, vale la pena riflettere sulle seguenti osservazioni di Hans Kelsen, rivelative altresì della sua straordinaria ignoranza. Contestando che la nozione circa la dignità della persona umana costituisca frutto dell’insegnamento evangelico, Hans Kelsen sostiene: “È perfino dubbio se la dignità della persona umana non sia seriamente sminuita dall’obbligo cristiano dell’obbedienza incondizionata alla volontà di Dio, dall’assolutezza del governo divino cui l’uomo è soggetto. Difatti è proprio una filosofia razionalistica e antireligiosa che sostiene il valore dell’individuo in opposizione ad un’autorità superindividuale, sia essa lo Stato o Dio. Non può essere messo in dubbio che la dignità della persona umana sia rispettata molto di più in un ordine sociale che garantisca alla persona l’autonomia politica, che non in un ordine religioso basato sul principio dell’eteronomia, vale a dire sul principio che un uomo religioso è soggetto ad una legge divina alla cui creazione egli non ha alcuna parte. Per neutralizzare questo principio e per salvare la dignità della persona umana, la teologia cristiana ha introdotto la dottrina del libero arbitrio. Ma questa dottrina non può sostenersi sull’insegnamento del Vangelo ed è difficilmente compatibile con l’assunto di una volontà di Dio onnipotente e che determina ogni cosa, da cui deriva la credenza nella predestinazione. “Servire da schiavo significa compiere la volontà di Dio; la fratellanza evangelica è del tutto compatibile con la schiavitù. Questa, e non l’opposizione alla schiavitù, è l’ispirazione evangelica” (I fondamenti della democrazia, cit., pp. 323-325).
(64) La tutela del diritto alla vita costituisce un tema fondamentale dell’insegnamento e delle iniziative di Papa Giovanni Paolo II. In data 11 febbraio 1994 il Santo Padre ha istituito, con la Lettera Apostolica “Motu proprio” Vitae mysterium la Pontificia Accademia per la Vita, con “[…] lo specifico compito di studiare, informare e formare circa i principali problemi di biomedicina e di diritto, relativi alla promozione e alla difesa della vita, soprattutto nel diretto rapporto che essi hanno con la morale cristiana e le direttive del Magistero della Chiesa” (n. 4, in L’Osservatore Romano, 2-3-1994; cfr. anche, nella stessa edizione del quotidiano vaticano, il testo del discorso rivolto da Giovanni Paolo II all’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari).
(65) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 41.
(66) Ibid., cit., n. 90.
(67) Ibid., cit., n. 92.
(38) Cfr. un’ampia e profonda disamina storico-filosofica, in J. B. Vallet de Goytisolo, Metodología de las leyes, Editoriales de derecho reunidas, Madrid 1991, pp. l-323, in particolare sulla “statalizzazione” del diritto, imposta da Napoleone, cfr. pp. 87-88. Sulla rilevanza della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino nella trasformazione del significato del diritto, cfr. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présentée par Stéphane Rials, Hachette, Parigi 1988, con i lavori preparatori, che ne manifestano lo spirito. Si constati il radicalismo della scelta positivistica, per esempio, nel combinato disposto degli articoli 4 e 5: Art. 4: “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi”; Art. 5: “La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas defendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas”.
(39) Cfr. Giovanni Cantoni, L’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, saggio introduttivo a Plinio Corrêa de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, 3a ed. it. accresciuta, Cristianità, Piacenza 1977, p. l3.
(40) Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1945, XI, B, g, l, trad. it. Teoria generale del diritto e dello Stato, 6a ed. it., Etaslibri, Milano 1994, p. 134.
(41) Ibidem.
(42) Cfr. F. Gentile, op. cit., p. 28.
(43) Cfr. H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, cit., XII, I, p. l76: l’efficacia dell’ordinamento giuridico “[…] è una condizione essenziale per la sua validità, e la sua non-efficacia per la sua non-validità”.
(44) Per la forte affermazione del profilarsi di un “rischio non meno grave — rispetto a una “concezione totalitaria del mondo” — per la negazione dei fondamentali diritti della persona umana e per il riassorbimento nella politica della stessa domanda religiosa che abita nel cuore di ogni essere umano”, rischio consistente nell’“alleanza fra democrazia e relativismo etico, che toglie alla convivenza civile ogni sicuro punto di riferimento morale e la priva, più radicalmente, del riconoscimento della verità” (Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 101).
(45) H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, J. C. B. Mohr, Tubinga 1929, trad. it. Essenza e valore della democrazia, in Idem, La democrazia, 5a ed. it., il Mulino, Bologna 1984, p. 130, nota 1.
(46) Idem, Foundations of Democracy, in Ethics, anno LXVI, n. 1, parte II, 1955-1956, trad. it. I fondamenti della democrazia, in Idem, La democrazia, cit., p. 261.
(47) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 34.
(48) Sul tema, cfr. J. B. Vallet de Goytisolo, Metodología de las leyes, cit., passim.
(49) Platone, op. cit., XXXIII, 294, p. 935.
(50) Ibid., XXXV, 297, p. 940.
(51) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 32.
(52) Ibid., n. 34.
(53) Cfr. ibidem.
(54) Ibidem.
(55) Ibidem.
(56) Ibidem.
(57) Ibid., n. 35.
(58) Ibidem.
(59) Ibidem.
(60) Ibid., n. 36.
(61) Ibid., n. 37.
(62) Cfr. J. B. Vallet de Goytisolo, Metodología de las leyes, cit., pp. 15-178.
(63) Per cogliere appieno la distanza che separa la dottrina cristiana sulla libertà e la dottrina del moderno positivismo giuridico, vale la pena riflettere sulle seguenti osservazioni di Hans Kelsen, rivelative altresì della sua straordinaria ignoranza. Contestando che la nozione circa la dignità della persona umana costituisca frutto dell’insegnamento evangelico, Hans Kelsen sostiene: “È perfino dubbio se la dignità della persona umana non sia seriamente sminuita dall’obbligo cristiano dell’obbedienza incondizionata alla volontà di Dio, dall’assolutezza del governo divino cui l’uomo è soggetto. Difatti è proprio una filosofia razionalistica e antireligiosa che sostiene il valore dell’individuo in opposizione ad un’autorità superindividuale, sia essa lo Stato o Dio. Non può essere messo in dubbio che la dignità della persona umana sia rispettata molto di più in un ordine sociale che garantisca alla persona l’autonomia politica, che non in un ordine religioso basato sul principio dell’eteronomia, vale a dire sul principio che un uomo religioso è soggetto ad una legge divina alla cui creazione egli non ha alcuna parte. Per neutralizzare questo principio e per salvare la dignità della persona umana, la teologia cristiana ha introdotto la dottrina del libero arbitrio. Ma questa dottrina non può sostenersi sull’insegnamento del Vangelo ed è difficilmente compatibile con l’assunto di una volontà di Dio onnipotente e che determina ogni cosa, da cui deriva la credenza nella predestinazione. “Servire da schiavo significa compiere la volontà di Dio; la fratellanza evangelica è del tutto compatibile con la schiavitù. Questa, e non l’opposizione alla schiavitù, è l’ispirazione evangelica” (I fondamenti della democrazia, cit., pp. 323-325).
(64) La tutela del diritto alla vita costituisce un tema fondamentale dell’insegnamento e delle iniziative di Papa Giovanni Paolo II. In data 11 febbraio 1994 il Santo Padre ha istituito, con la Lettera Apostolica “Motu proprio” Vitae mysterium la Pontificia Accademia per la Vita, con “[…] lo specifico compito di studiare, informare e formare circa i principali problemi di biomedicina e di diritto, relativi alla promozione e alla difesa della vita, soprattutto nel diretto rapporto che essi hanno con la morale cristiana e le direttive del Magistero della Chiesa” (n. 4, in L’Osservatore Romano, 2-3-1994; cfr. anche, nella stessa edizione del quotidiano vaticano, il testo del discorso rivolto da Giovanni Paolo II all’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari).
(65) Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, cit., n. 41.
(66) Ibid., cit., n. 90.
(67) Ibid., cit., n. 92.