Dal sito Aleteia 4 agosto 2016
Il Codice di Diritto Canonico afferma (can. 212, § 2) che “i fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri”. “In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l’integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l’utilità comune e la dignità della persona”.
È importante parlare con la persona ed esporre l’errore. Se è necessario riprendere bisogna farlo con amore, ma non evitare di farlo, perché l’omissione provocherebbe un male maggiore.
Se si tratta di errori che si verificano durante la celebrazione, il compito è ancor più grave: “In modo assolutamente particolare tutti, secondo le possibilità, facciano sì che il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia sia custodito da ogni forma di irriverenza e aberrazione e tutti gli abusi vengano completamente corretti. Questo è compito della massima importanza per tutti e per ciascuno, e tutti sono tenuti a compiere tale opera, senza alcun favoritismo” (Redemptionis Sacramentum,
Se la persona non ascolta, bisogna esporre la propria preoccupazione al vescovo o perfino alla Santa Sede, perché siano prese le misure necessarie. “Ogni cattolico, sia Sacerdote sia Diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l’Ordinario competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del primato del Romano Pontefice.È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile, presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di verità e carità” (Redemptionis Sacramentum, nº 184).
“Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà neanche l’assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano” (Mt 18,15-17).
Concludendo: non è un errore presentare una denuncia a un vescovo. Sbagliata è invece l’omissione di fronte a un errore di cui si è consapevoli.