Giovanni Formicola avvocato penalista
Diciamoci la verità. Non è che i magistrati italiani facciano molto per evitare l’onore delle prime pagine di giornali, telegiornali, radiogiornali, siti internet e chiacchiere diffuse. Del resto, senza, come avrebbero potuto e come potrebbero costruire fulminee carriere politiche e professionali, a partire dal semplice e teatrale gesto di sfilarsi la toga?
Riguarda tuttavia tanti altri magistrati, che invece sono preda di se stessi, di una smania di protagonismo e di un delirio di potenza che nel visionario disegno di bonificare periodicamente ambiti «intrinsecamente perversi» – primo fra tutti la politica –, di risanare il mondo, hanno trasformato e trasformano il processo in azione Rivoluzionaria (sul punto mi è maestro l’insigne giurista e scrittore sardo Salvatore Satta [1902-1975] e il suo Il mistero del processo), tradendo in radice i loro doveri.
Così, i sessantottini arrivati in Cassazione hanno riscritto e stanno riscrivendo il diritto, secondo la prospettiva relativistica e nichilista – o forse semplicemente corriva a un certo «politicamente corretto»? – dell’attivismo libertario, ma fuori dalle regole che disciplinano la produzione normativa nel vigente ordinamento costituzionale.
Clamoroso esempio di tanto è la recente vicenda giudiziaria che ha riguardato la povera Eluana Englaro: «Sancho Panza in Cassazione (come si riscrive la norma sull’eutanasia, in spregio al principio della divisione dei poteri)».
Questo il titolo – felicemente e sinteticamente descrittivo del senso della decisione della Cassazione – di un dottissimo e puntuale articolo del professor Francesco Gazzoni, pubblicato in Diritto di famiglia e delle persone, n. 1/2008, pp. 107-131, dal quale mi pare utile trascrivere che «il magistrato dovrebbe praticare quotidianamente la virtù dell’umiltà, per sconfiggere tendenze narcisistiche e esibizionistiche, talvolta con sconfinamenti nel delirio di onnipotenza. Il magistrato […] dovrebbe fare propria l’affermazione dell’Ovidio di Tristia, secondo cui Bene qui latuit, bene vixit [«Chi bene si è nascosto, bene ha vissuto»], […] e non già, assumendo provvedimenti clamorosi, aspirare alla notorietà, ad essere citato, ad occupare gli schermi televisivi e la carta stampata, dando sfogo al proprio Ego ipertrofico.
«Non diversamente, non vi è niente di peggio del giudice che va alla ricerca di un preteso diritto “giusto” o “umanitario” che dir si voglia, un giudice che ritiene di avere una missione da compiere, piuttosto che doversi limitare ad applicare con umiltà la legge, per quel che essa, piaccia o non piaccia, dispone. In tal modo l’umanità o l’aequitas cui egli pretenderebbe di ispirarsi è quella canonica, per l’identificazione di sé con il Creatore (Nihil aliud est aequitas quam Deus) [«L’equità non è nient’altro che Dio stesso»], identificazione che il giudice “missionario” opera inevitabilmente, reputandosi legibus solutus e dunque creatore egli stesso di leggi, secondo la propria arbitraria volontà» (pp. 130-131).
Il professor Gazzoni scrive di un caso enorme, nel quale la giurisprudenza ha elaborato, extra e contra legem, un vero e proprio epocale «diritto alla morte», ritenendo che si debba riconoscere tutela alla volontà di non continuare a vivere, peraltro deducibile da vaghi indizi, quali lo stile di vita, qualche frasetta pronunciata en passant, ricostruiti attraverso testimonianze altrettanto discutibili.
Ma v’è un altro esempio di giurisprudenza fortemente creativa, ma soprattutto assai simbolica dell’idea che la magistratura (va bene, «certa magistratura») ha di sé, della propria opera, e dei diritti di libertà (non quella libertaria) dei cittadini. È evidentemente un esempio minore, rispetto a quello sopra trattato, ma come dicevo davvero emblematico.
Da qualche tempo – non da molto, invero – la legge italiana riconosce a chi, dopo essere stato privato della libertà personale, sia stato assolto o prosciolto con sentenza di merito (cioè non per prescrizione o per altre cause estintive del reato) «un’equa riparazione».
Senza addentrarci in tecnicismi inutili, va subito detto che non si tratta di un risarcimento dei danni: non si tien conto, cioè, nella determinazione della cifra dovuta, se la custodia cautelare ingiustamente sofferta abbia causato il fallimento di un’azienda, distrutto una famiglia, causato la morte per crepacuore di qualcuno legato a chi l’abbia subita o alla stessa vittima, etc., e neppure delle spese sostenute per la difesa.
Ma non è questo il punto. E neanche nel fatto che chi ha esperienza delle aule giudiziarie sa bene come tali procedure vengano spesso, troppo spesso, affrontate dai magistrati con un certo sussiego e un po’ di sufficienza – e soprattutto con tempi biblici –, come se il soggetto che reclama tale riparazione pecuniaria accampi chissà quale pretesa, invece di esser contento di come se la sia cavata.
Quando addirittura non diventano occasione di una sorta di revisione di fatto in malam partem (e contro la legge, che conosce solo la revisione della sentenza di condanna) delle sentenze di assoluzione, per negare tale riparazione, cioè l’errore che la esige.
Quel che qui importa, è che il legislatore – certamente poco coraggioso in materia – ha condizionato tale diritto, oltre al fatto di non aver «speso» il tempo trascorso ingiustamente in custodia cautelare per un certo reato per soddisfare la pena detentiva dovuta per un altro crimine, a non aver dato o concorso a dar causa ad essa «per dolo o colpa grave».
Tralascio tante considerazioni che pure si potrebbero fare, e vengo al dunque. La Cassazione ha elaborato una giurisprudenza secondo la quale chi, in sede d’interrogatorio dopo essere stato arrestato, si sia avvalso del diritto – DIRITTO! – di non rispondere, ha dato o è concorso a dar causa alla custodia cautelare, e quindi anche se è rimasto in carcere per anni e alla fine sia stato prosciolto, non merita alcuna «riparazione». E le corti d’appello territoriali, competenti per la decisione di merito sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, si sono subito adeguate.
Dunque, chi avesse ritenuto che fosse meglio per la sua difesa tacere, sarebbe stato colpevole lui – non chi lo ha fatto arrestare e poi lo ha tenuto in carcere ingiustamente – della propria privazione della libertà.
Certo. Perché sappiamo bene che ogni volta che un arrestato risponde alle domande del giudice e contesta le accuse, viene preso in parola e liberato, come avvenne per il povero Enzo Tortora; ovvero il PM provvede immediatamente alle opportune indagini per la dovuta verifica. Perché non è mai accaduto che su una mezza parola sia stato costruito un ulteriore, quanto cartaceo, castello probatorio.
Perchè non è il giudice che sbaglia, ma l’imputato che l’inganna, che lo induce in errore con il suo silenzio o con altre riprovevoli condotte. Perché, in fondo, già sei stato assolto – cioè te la sei cavata (e chissà con quale artifizio e furbizia), perchè, come insegnano i mostri che pontificano in televisione, se t’hanno arrestato, anzi semplicemente se t’hanno accusato, qualcosa avrai pur dovuto commettere – che altro vuoi?
Questa giurisprudenza della Cassazione la dice davvero lunga sull’opinione che i magistrati hanno di sé e della libertà del cittadino. L’esercizio di un diritto diventa causa della propria ingiusta detenzione. Il giudice, anziché assistere mortificato e in silenzio alle richieste di chi ha perso ingiustamente la propria libertà – cioè un po’ di vita – per un tempo che nessuno potrà mai più restituirgli a causa dell’errore di suoi colleghi, sta a sindacarne la linea difensiva – di cui normalmente è responsabile il difensore, non la vittima –, e con volto arcigno gli nega anche quel po’ di ristoro che la legge gli concede, ma che certo non gli restituisce il tempo perduto e le cose perdute con esso. Anziché chiedergli umilmente scusa, lo censura, giustificando i suoi colleghi. In altri termini, se l’è voluta: il giudice non sbaglia mai e soprattutto non paga mai. Mai!
Che cosa aspetta il legislatore a intervenire?
Ma anche quando sarà intervenuto, non pensiamo che l’indomani mattina vivremo nel tempio di Salomone o a Giosafat
Solo quando il giudice capirà di dover diffidare di sé stesso; solo quando capirà che i codici processuali, nonché costituire un’inutile pastoia (e se li sono è solo per l’incapacità del legislatore, non intrinsecamente), sono stati pensati ed esistono proprio contro il giudice, a causa di una radicale e ben fondata di principio diffidenza nei confronti del giudizio e della giustizia umani, e quindi per arginarne gl’inevitabili errori, abusi e presunzioni; solo, cioè, quando il giudice sarà umile come chiede il professor Gazzoni; solo allora avremo non la giustizia, ma almeno un’ingiustizia sostenibile.