Il Tribunale di Pisa apre alla “maternità surrogata”

Pisorno.it 28 Settembre 2018

 Il Tribunale di Pisa, di recente, ha ordinato al Comune di Pisa la trascrizione dell’atto di nascita di un bimbo nato nel 2010 negli USA da “maternità surrogata” o “utero in affitto” (contratto di diritto privato con cui una donna si obbliga, di regola dietro compenso e con precise penali in caso di inadempimento, a consegnare alla nascita il proprio figlio ad una coppia gay), dal quale egli risulta essere figlio di “2 padri” senza alcuna menzione della madre.

Avv. Arduino Aldo Ciappi

(Centro Studi Rosario Livatino Pisa)

Nonostante ciò contrasti chiaramente con il dato naturale (secondo il quale un essere umano può generarsi soltanto dall’incontro di due gameti, uno maschile e l’altro femminile) e nonostante il ricorso alla “surrogazione della maternità”, in quanto gravemente lesiva della dignità della persona, costituisca grave reato nel nostro ordinamento (punito, dall’art. 12 L. 40/2004, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni), il Tribunale di Pisa ha ritenuto che «lo status di figlio sia determinato dalla legge di nascita del bambino, cioè quella degli Stati Uniti» ed ha accolto il ricorso dei due “padri”, aderendo ad alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (nn. 19599/17 e 14878/17) secondo cui “non vi è contrarietà all’ordine pubblico nella trascrizione del nuovo atto di nascita con due padri”.

Al riguardo, si evidenza che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva già presentato ricorso contro l’atto di trascrizione del Comune di Roma nei propri registri dello stato civile dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero (Canada) e già registrato all’anagrafe di quel paese come figlio di 2 padri, sostenendo esattamente l’opposta (si veda alla pagina: https://www.centrostudilivatino.it/esiste-dunque-un-magistrato-a-roma/).

Cardine su cui ruota la questione sono gli artt. 16 e 65 L. 218/1995 e, in particolare, l’art. 18 DPR 396/2000, in materia di semplificazione dello stato civile, il quale stabilisce che “gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrati all’ordine pubblico”.

Secondo il Tribunale di Pisa, che segue quel recente orientamento, non sarebbe in contrasto con l’ordine pubblico, se attuata in un paese ove essa è ammessa, la pratica dell’ “utero in affitto”. In questo modo, pertanto, con la trascrizione nel registro dello stato civile, essa viene, di fatto, “sdoganata” in frode alla legge italiana (per la quale è un grave reato) che richiede l’indicazione di entrambe le figure genitoriali (madre e padre) per il riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio (si ricordi, per inciso, che la Repubblica “protegge la maternità, l’infanzia…”; art. 31 c. 2 Costituzione).

Non si comprenderebbe, peraltro, – come osservato dalla Procura della Repubblica – in base a quali principi costituzionali e/o di diritto internazionale potrebbe in futuro negarsi esplicitamente, per contrarietà all’ordine pubblico, il riconoscimento di atti formati secondo leggi straniere che contemplino una pluralità di figure genitoriali (p.e.: due o più padri; 2 o più madri) una volta che si sia abbandonato il riferimento al dato biologico e antropologico.

In sintesi:

Un’ abnormità del genere mette a nudo la debole architettura giuridica elaborata da alcune sentenza della Cassazione e rilancia la più generale nozione di “ordine pubblico” (maggioritaria nella giurisprudenza della stessa Suprema Corte) come “insieme di principi desumibili dalla Carta Costituzionale (…) fondanti l’intero assetto ordinamentale siccome immanente ai più importanti istituti giuridici”, tali da formare il cardine  della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia”, non riducibile “ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale” e comprendente “anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili” (cfr. “Ricorso per la rettificazione di un atto dello stato civile” della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla pagina web cit.).