di Tommaso Scandroglio
“Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un’autentica follia, un’assurdità. I bambini hanno questa aspirazione”. Queste le parole del presidente Giorgio Napolitano pronunciate un paio di giorni fa in occasione dell’incontro al Quirinale con la Federazione delle Chiese evangeliche. Il Capo dello Stato in buona sostanza suggerisce di assegnare la cittadinanza italiana ai figli di stranieri al momento della nascita su suolo italiano. E’ una proposta da condividere?
In via preliminare dobbiamo ricordare che nella maggioranza dei paesi europei in tema di cittadinanza si adottano un mix di due criteri: lo jus sanguinis e lo jus soli. Il primo fa acquisire la medesima cittadinanza dei genitori. Il secondo criterio assegna la stessa cittadinanza del luogo di nascita. A seconda delle nazioni si propende più per un criterio piuttosto che per l’altro.
In Italia la materia è regolata dalla legge n. 91 del 1992. Analizziamo per sommi capi il suo contenuto. Il figlio di genitori italiani diventa anch’egli italiano. Ciò accade anche nel caso il minore fosse adottato ed anche nel caso in cui l’adottato fosse un bambino straniero.
Il cittadino straniero può acquisire la cittadinanza italiana? Sì in questi casi e secondo queste condizioni. Se uno straniero sposa un cittadino italiano acquisisce la cittadinanza italiana dopo che ha risieduto legalmente in Italia per due anni (non valgono al fine del computo eventuali e precedenti anni di convivenza). Se hanno già un figlio, è sufficiente un solo anno.
Oppure si può ottenere la cittadinanza italiana se si risiede legalmente in Italia da dieci anni (quattro se si proviene da uno Stato europeo). Infine il figlio di straniero, nato sul suolo italiano, può diventare cittadino italiano se entro il 19° anno di età ne fa richiesta e se fino ai 18 anni è stato legalmente residente in Italia senza interruzioni significative.
Quest’ultimo caso interessa da vicino ciò che ha detto Napolitano. Il Presidente della Repubblica desidera modificare questa parte della legge (art. 4, comma 2) e far ottenere la cittadinanza ai figli di stranieri appena questi nascono in territorio italiano e non più al raggiungimento della maggiore età e con il requisito aggiuntivo della residenza continuata. In sintesi vorrebbe sostituire il criterio dello jus sanguinis con quello dello jus soli.
Tentiamo di comprendere la ratio delle disposizioni della legge 91/92 al fine di valutare la validità o meno della proposta di Napolitano. Per farlo dobbiamo prima capire cosa s’intenda per “cittadinanza”, termine a dir il vero assai ambiguo. Vi sono vari significati di “cittadinanza”. C’è un’accezione giuridica che rimanda ad un insieme di diritti e doveri esclusivi del cittadino che invece gli stranieri non hanno (es. il diritto al voto).
Ovviamente tutti, cittadini dello Stato e non, possono esigere da questo la tutela dei diritti fondamentali. Dal punto di vista sociologico invece il cittadino è colui il quale è legato da significative relazioni con gli altri cittadini e con i propri governanti. Sotto la prospettiva culturale invece la cittadinanza è espressione di un’adesione ad un patrimonio di valori, tradizioni, etc. appartenenti ad una nazione. Nella nostra tradizione occidentale non c’è posto invece per considerare cittadino chi semplicemente è nato in un certo luogo.
Se proviamo a mettere ordine nelle definizioni appena accennate vediamo che dal punto di vista logico particolare rilievo acquisisce il significato culturale di cittadinanza, da cui deriveranno poi gli altri due significati (a questo proposito si veda cosa dice Aristotele nella Politica). Chi – al di là della propria etnia – si riconosce in un certo paradigma valoriale del paese dove si trova a vivere poi parallelamente non potrà che sentirsi legato sia ad altre persone che sposano medesime visioni culturali (ecco il significato di “Fratelli d’Italia”) sia ai governanti che sono i primi custodi di questo deposito di tradizioni, costumi e modelli di vita.
L’adesione partecipata alla cultura di un paese e quindi l’instaurarsi di significative relazioni interpersonali diventano allora requisito per vedersi riconosciuti alcuni privilegi, alcuni diritti particolari e relativi doveri. Dunque l’identificazione culturale genera l’integrazione sociale e questi due fattori, che potremmo chiamare “il sentirsi popolo”, permettono l’accesso ad uno speciale status giuridico. Fu uno sbandamento giuridico di matrice giacobina che invece iniziò ad instillare nei governanti l’idea egualitaria che anche lo straniero potesse pretendere questi privilegi perché uomo al pari degli altri.
Quanto appena esposto è fatto proprio dalla Chiesa. Nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa al n. 386 possiamo leggere: “Ciò che caratterizza in primo luogo un popolo è la condivisione di vita e valori, che è fonte di comunione a livello spirituale e morale”. Quindi l’elemento di coesione culturale e relazionale genera un popolo e questo viene definito politicamente come Nazione: “A ogni popolo corrisponde in generale una Nazione” (387).
Questa visione non è solo sposata dalla Chiesa ma è anche alla base delle scelte normative del nostro ordinamento in questa materia. Ciò che è importante per il nostro legislatore al fine di assegnare lo status di cittadino italiano ad uno straniero è provare che questi aderisce sinceramente a quel pacchetto di valori e tradizione che sono il DNA del popolo italiano. Ecco perché si richiede, nei casi prima citati, che lo straniero abbia vissuto in Italia per un certo lasso di tempo. La residenza per più anni dovrebbe provare che lo straniero si è italianizzato. Certo, è solo una presunzione giuridica, dato che lo straniero nonostante gli anni vissuti qui potrebbe anche odiare i nostri costumi e valori. Ma è meglio che niente.
Dunque è da rigettare l’ipotesi proposta da Napolitano che vede il figlio di stranieri acquisire la cittadinanza al momento della nascita, perché esclude quel periodo temporale di prova necessario per verificare una sincera affezione dello straniero alla nazione Italia. Giusto invece attendere la maggiore età per verificare se questi si senta davvero e consapevolmente italiano oppure no.
L’obiezione che si potrebbe fare è la seguente: il neonato di genitori italiani diventa subito italiano, senza che debba aspettare anni per aderire volontariamente alle nostre tradizioni. Si risponde che se il principio di presunzione vale per gli stranieri, questo stesso principio deve essere applicato anche ai figli di cittadini italiani. Ci spieghiamo meglio. Il nostro Stato presuppone che il bambino che nasce in una famiglia italiana per forze di cose crescerà imbevendosi di cultura italiana, perché sin dai primi giorni respirerà costumi, modi di pensare, abitudini proprie del Bel Paese, ed è quindi giusto assegnargli sin da subito la cittadinanza italiana (l’alternativa folle che rimarrebbe sarebbe quella di assegnargli lo status di apolide).
Ed è per questo stesso motivo che al figlio di stranieri il nostro ordinamento non concede subito la cittadinanza italiana, perché questi crescerà in una famiglia che molto probabilmente gli trasmetterà valori e concezioni di vita del paese di origine dei genitori. La ratio della concessione automatica della cittadinanza per figli di genitori italiani e della non concessione automatica della stessa ai figli di genitori stranieri è dunque la medesima.
Ma come si comportano negli altri paesi? Forse che la via indicata dal Capo dello Stato è stata già percorsa da altre nazioni? A parte gli USA e la Francia pare proprio di no. Gli Stati Uniti hanno sempre applicato lo jus soli (ti basta nascere in America per diventare americano), a motivo del fatto che gli States storicamente sono la Nazione delle Nazioni, cioè un coacervo di varie etnie e culture.
Sin dalla loro genesi non c’è mai stata un’unica identità nazionale di riferimento e dunque il criterio culturale non poteva essere il collante determinante per sentirsi popolo. In genere infatti un paese che subisce forti flussi immigratori, come gli USA, tende a privilegiare lo jus soli allo jus sanguinis. La prova di ciò è il dibattito che sta avvenendo in Italia: ben 28 sono le proposte di legge che, nella maggior parte dei casi e con sfumature a volte anche molto diverse, intendono introdurre nel nostro paese il modello dello jus soli.
In Danimarca, Grecia e Austria lo straniero, un po’ come da noi, diventa cittadino dello Stato dopo aver vissuto legalmente nei suoi confini per un tempo che va dai 9 ai 10 anni. In Francia, analogamente a quanto avviene nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, si viene naturalizzati dopo soli cinque anni di residenza. In particolare per la Francia vale il doppio jus soli: il bambino nato sul suolo francese da genitori stranieri anch’essi nati sul suolo francese acquisisce immediatamente la cittadinanza.
Spostandoci in Germania la cittadinanza si ottiene dopo otto anni di residenza, però occorre avere rendite economiche che permettano l’autosufficienza e dar prova di conoscere la lingua e la Costituzione tedesca. Se vi sono tutti questi requisiti, oppure se si ha in mano anche solo un permesso di soggiorno permanente, i figli che nasceranno saranno automaticamente cittadini tedeschi. Oppure si può lucrare la cittadinanza sposando un cittadino tedesco e risiedendo per almeno due anni in Germania.
In Irlanda, Belgio, Portogallo e Spagna la residenza deve essere stata protratta dai 7 ai 10 anni, ma le norme sono più soft in materia di nascita sul suolo nazionale. Ad esempio in Irlanda il figlio di stranieri viene naturalizzato se uno dei due genitori ha un permesso di soggiorno permanente oppure è residente da almeno tre anni prima della nascita del figlio. In Spagna il figlio di stranieri ottiene la cittadinanza se il piccolo risiede nei confini per un solo anno.
In Portogallo occorre invece che i genitori siano residenti da almeno dieci anni o se proveniente da un paese di lingua portoghese. In Belgio si ottiene la cittadinanza automaticamente allo scoccare del 18° anni di età, o al 12° se i genitori sono residenti almeno da dieci. Insomma in nessuno di questi stati vale il criterio del solo jus soli proposto da Napolitano.