Lo status giuridico del nascituro alla luce dei progressi scientifici

Abstract:  Lo status giuridico del nascituro: prospettive alla luce dei progressi scientifici”. E’ il titolo del convegno per medici e giuristi tenutosi nei giorni scorsi nell’Auditorium “Giuseppe Toniolo” in Piazza dell’ Arcivescovado a Pisa organizzato dal Centro Studi “Rosario Livatino”, il giovane magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 dichiarato beato dalla Chiesa, con l’adesione dei Medici Cattolici di Pisa, del Movimento per la Vita di Livorno e del gruppo locale dell’associazione Family Day.

Pisanews 5 Dicembre 2024

“Lo status giuridico del nascituro prospettive alla luce dei progressi scientifici”,

molte le risposte al convegno tenutosi nell’Auditorium Giuseppe Toniolo

“Lo status giuridico del nascituro: prospettive alla luce dei progressi scientifici”. E’ il titolo del convegno per medici e giuristi tenutosi nei giorni scorsi nell’Auditorium “Giuseppe Toniolo” in Piazza dell’ Arcivescovado a Pisa organizzato dal Centro Studi “Rosario Livatino”, il giovane magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 dichiarato beato dalla Chiesa, con l’adesione dei Medici Cattolici di Pisa, del Movimento per la Vita di Livorno e del gruppo locale dell’associazione Family Day.

di Andrea Bartelloni

La Prof. Claudia Navarini, docente di filosofia morale all’Università Europea di Roma, e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, ha incentrato la propria relazione sulla piena identità ontologica del nascituro come essere vivente della specie umana, diverso, sin dal suo concepimento, dalla madre e dal padre che lo hanno generato, quindi geneticamente irripetibile e, pertanto, meritevole di tutela sia sul piano etico-filosofico che sul piano giuridico.

“Tale conclusione – ha detto la Prof. Navarini – deve ritenersi la più coerente con l’inconfutabile dato biologico dovendosene scartare ogni altra, perché fondata inevitabilmente su interpretazioni soggettive e/o ideologiche (quando e chi potrebbe dire che l’essere umano “diventa” o che “non è più” una persona?) con effetti devastanti quali l’ eliminazione eugenetica di soggetti dichiarati, più o meno, imperfetti”(e non si riferiva al solo nazional-socialismo).

Ha fatto seguito la Dott.ssa Laura Guerrini, medico strutturato della clinica di neonatologia all’A.U.O. Pisana, la quale ha illustrato con slides i notevoli sviluppi delle conoscenze scientifiche sulla vita pre-natale del bambino che, sin dalle prime settimane, interagisce interrottamente con la madre percependone gli umori, i suoni, le ansie, le sensazioni piacevoli, etc etc. Interazioni, queste, che oggi si possono cogliere con gli strumenti tecnici di indagine fetale sempre più sofisticati di cui disponiamo. Queste fondamentali acquisizioni sul simbiotico rapporto tra madre e figlio durante la fase della gestazione (così come avviene, del resto, nelle gravidanze plurime, tra i gemelli tra loro e con la madre) consentono alla neonatologia e alla pediatria moderne di spiegare certe reazioni e comportamenti dei bambini nei primi mesi o anni di vita anche ponendoli in relazione ad eventuali abitudini scorrette della madre e/o a traumi dalla stessa subiti durante la gravidanza e da essi in qualche modo percepiti nel loro inconscio.

Il Prof. Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale all’Università del Salento, si è soffermato sulla rilevanza della tutela della vita umana dovendosi intendere con ciò anche quella del nascituro per quanto, nel testo della Carta fondamentale questo termine non appare espressamente. Ciò, ha spiegato il docente, fu dovuto esclusivamente al fatto che, in un contesto storico e culturale come quello in cui venne alla luce la Costituzione (1948), neppure poteva immaginarsi che la vita nel grembo materno sfuggisse alla sua tutela posto che l’aborto volontario, a quel tempo, era previsto e punito come reato dal codice penale.

E però, nella prima parte di essa relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini, spicca una serie di disposizioni da cui può evincersi chiaramente un quadro tutt’altro che incompleto quanto alla figura del nascituro: l’art. 2 (tutela dei diritti individuali e sociali; adempimento dei doveri di solidarietà sociale…); l’art. 3 (uguaglianza e pari dignità, divieto di discriminazione di condizioni personali…); l’art. 29 (diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio); l’art. 30 (diritto/dovere di educare e mantenere i figli…); l’art. 31 c. 2 (protezione della maternità…); l’art. 32 (tutela della salute anche come “interesse della collettività…”). Tutti questi articoli nel loro insieme si riferiscono alla tutela della vita, così come della famiglia, della salute e della maternità, non solo come beni individuali ma anche come interessi della comunità e senza alcuna distinzione o discriminazione circa lo stato o il grado di sviluppo della vita di ciascun cittadino compreso, quindi, quella nel grembo della madre.

Da ultimo il Prof. Mauro Paladini, ordinario di diritto privato all’Università Bicocca di Milano, ha ricordato come anche il diritto romano riconosceva al nascituro alcuni diritti patrimoniali ed anche l’attuale codice civile del 1942 contempla alcune norme che gli riconoscono diritti successori (v. art. 462 c.c.) e la stessa capacità giuridica (art. 1 c.c.) pur subordinandola alla sua nascita (un evento che, quando il codice entrò in vigore, non prevedeva interruzioni se non per caso fortuito o di forza maggiore).

Venendo all’attualità, Paladini si è soffermato sulla recente norma che ha reso punibile il reato di maternità surrogata nei confronti di qualunque cittadino italiano anche se commesso all’estero, modificando l’articolo 12 della L. n. 40/2004 (che, al comma 6, prevedeva già come reato, punendo con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro chi “realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità”. Ha ricordato il relatore che sia per diritto internazionale (v. art. 21 della Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina firmata ad Oviedo il 4 Aprile 1997), che per quello interno (art. 5 codice civile), sono vietati gli atti di disposizione e di utilizzazione anche di una parte del corpo umano a scopo di profitto e, in ogni caso, se sono contrari alle legge o all’ordine pubblico.

Sono, pertanto, assolutamente nulli e privi di efficacia nel nostro ordinamento i contratti stipulati all’estero tra coppie e organizzazioni o agenzie operanti in questo lucroso quanto turpe mercato di esseri umani, aventi ad oggetto la fecondazione di embrioni, il loro impianto e la successiva gestazione da parte di donne che si prestano a fornire l’ utero e che partoriscono il figlio con l’obbligo della immediata consegna di esso ai committenti.

Da ultimo, il Prof. Paladini ha ricordato che recentemente anche le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022 (come peraltro già affermato dalla Corte costituzionale con la n. 33 del 9 marzo 2021), hanno ribadito che la maternità surrogata – anche laddove avvenga in forma gratuita ‒ è sempre da considerarsi una pratica “che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”, evidenziando così la necessità di un intervento legislativo in materia, medio tempore avutosi, per disincentivare tale esecrabile pratica e al tempo stesso per tutelare i minori che, malgrado il divieto, sono comunque nati mediante il ricorso ad essa i quali dovrebbero poter essere dati in adozione alle numerose coppie riconosciute idonee e che sono in attesa”.