L’“onda lunga” della Rivoluzione francese nel diritto di famiglia italiano

Dal sito Rete Famiglie Roma 10 Marzo 2019

di Giuseppe Brienza

Le “riforme” dell’ordinamento della famiglia che in Italia hanno caratterizzato il decennio che va dalla seconda metà del 1960 a quella del 1970 possono a giusto titolo identificarsi, come ha rilevato Giuseppe Dalla Torre, con un processo di emancipazione dell’individuo dalla stessa, messo in moto teoricamente almeno due secoli prima, con la filosofia e la prassi della Rivoluzione detta francese del 1789.

«Negli scritti dei giuristi e dei filosofi dell’Illuminismo – commentava infatti in un saggio del 1985 l’autorevole giurista cattolico – si trovano spunti polemici e rivendicazioni che negli anni sessanta e settanta abbiamo sentito riecheggiare ogni qualvolta si preparava la pubblica opinione ad una riforma decisamente innovativa: la svalutazione della concezione gerarchica della famiglia con le conseguenti critiche alla potestà del marito e del padre; l’emancipazione della donna e dei figli e la connessa rivendicazione della libera scelta in amore; l’emancipazione dalle funzioni economiche, sociali, culturali e financo educative della famiglia con la sua riduzione alla funzione essenziale di “luogo degli affetti”; la libertà dell’individuo rispetto alla famiglia, e quindi la depenalizzazione dell’adulterio e la facoltà di recedere dal negozio civile col divorzio; l’assimilazione dei figli naturali ai legittimi, in virtù del principio di eguaglianza, principio che postula anche l’imposizione per legge del sistema di comunione dei beni fra coniugi; l’eliminazione di ogni elemento che possa in qualche modo riflettere lo spirito religioso del matrimonio, riguardato solo nella sua natura di negozio giuridico» [1].

In questi principi, che troveremo tutti ipotizzati nelle proposte di legge presentate dalle sinistre in Parlamento a partire dagli anni ’60 e realizzati nella riforma del 1975, è emblematicamente racchiuso il complesso di rivendicazioni che giuristi e filosofi dell’illuminismo, in quell’atmosfera segnata d’utopia in cui si svolgeva il loro pensiero, venivano formulando per liberare l’uomo non solo dall’autoritarismo dello Stato, ma anche da quello della istituzione familiare ad esso funzionalmente collegata, in una «[…] speculazione tesa all’emancipazione della famiglia dalla funzione “politica” che lo Stato le aveva connesso se non addirittura imposto, e quindi un’emancipazione da quel modello di famiglia intesa quale organismo chiuso e autoritario gerarchicamente costituito secondo il modello dello Stato assoluto, che piegava gli interessi individuali alle esigenze della istituzione familiare, a loro volta strumentali al soddisfacimento di interessi trascendenti la famiglia e inerenti la comunità politica» [2].

L’adulterio della donna, che in obbedienza all’autorità del diritto romano aveva costituito durante tutto l’ancien régime un grave reato, non era stato più considerato nella legislazione della Rivoluzione francese, sebbene fosse tornato ad essere represso dal Codice Penale napoleonico del 1810 (art. 336 e ss.), anche alla luce della grave crisi dell’istituto familiare che la concezione laicista ed anti-autoritaria della legislazione rivoluzionaria emanata tra il 1789 e il 1795 aveva provocato. Anche nel Code civil des Français del 1804 la famiglia tornava ad essere concepita sul modello monarchico, conservandosi però la laicizzazione del matrimonio introdotta dalla rivoluzione.

La “Restaurazione” conseguente alla sconfitta di Napoleone Bonaparte (1769-1821) modificò solo formalmente le cose giacché, continuando i “principi immortali” ad influenzare gli ordinamenti delle Nazioni di tradizione cristiana, la famiglia cristiana in Occidente vide «[…] impoverire di continuo il suo bagaglio di sacertà, secolarizzando se stessa fino a perdere la propria identità»[3].

Nei paragrafi che seguono cercherò di dimostrare come i punti qualificanti del processo disgregatore della famiglia italiana maturati negli anni ’60 e “riassunti” nella riforma del 1975 siano stati tutti ispirati all’ideologia della Rivoluzione francese ed alle sue realizzazioni in campo familiare.

4.1 Demolizione della patria potestas

I rivoluzionari provvidero quasi subito a demolire il fondamentale istituto della patria potestas, per secoli vero e proprio cemento che aveva tenuto unita la famiglia romana e cristiana. Il 20 settembre 1792, infatti, fecero approvare una legge in virtù della quale i futuri sposi che avevano raggiunto l’età dei ventuno anni, non avrebbero più dovuto attendere il consenso dei familiari per il loro matrimonio.

Si consumava, così, come ha rilevato il grande storico del diritto recentemente scomparso Giulio Vismara (1913-2005) [4], l’inizio della «[…] fine della patria potestà, ritenuta contraria ai diritti dell’uomo; la sostituisce un’autorità familiare, che appartiene ad ambedue i coniugi, è esercitata da essi congiuntamente come una funzione naturale nell’interesse esclusivo dei figli (non più del gruppo parentale o del casato)» [5].

Ognuno può constatare come i principi in materia anticipati dalla giurisprudenza degli anni ’60 e sanciti dalla riforma italiana del diritto di famiglia non siano che un’applicazione di tutto ciò, in netto contrasto con il proposito che chiaramente risaltava nei lavori preparatori del Codice del 1942 di rafforzare la patria potestà e, con essa, la disciplina della famiglia. Il Codice perseguendo questi obiettivi, lungi dall’introdurre principi dell’ideologia fascista, non faceva che seguire gli indirizzi del diritto di famiglia italiano tradizionale, presenti peraltro anche nel precedente Codice Pisanelli del 1865, fermo nel consolidare l’unità della famiglia attorno all’autorità del padre.

Come è stato anche di recente rilevato, è del tutto arbitraria la concezione per cui il codice civile del 1942, anche per quanto attiene alla disciplina della famiglia, sia un “codice fascista”. Infatti, «[…] l’impianto della codificazione civilistica è in grado ancora oggi di resistere, nonostante il mutare dei tempi, proprio per il fatto che esso ha rappresentato l’espressione della più qualificata cultura civilistica dell’epoca, avendo avuto fra i suoi autori i giuristi più qualificati, i quali, più che dalla ideologia fascista, erano influenzati dai principi liberali che avevano costituito il fondamento della loro formazione personale e giuridica. Dunque, nella sostanza, se si prescinde da alcune specificità che non possono considerarsi determinanti, può serenamente affermarsi che il codice civile del 1942 è un codice liberale» [6].

Fin dalla seconda metà degli anni 1950, però, la dottrina giuridica di stampo progressista, iniziava a sollevare dubbi di legittimità costituzionale sulla formulazione dell’art. 144 del Codice civile in virtù del quale «Il marito è il capo della famiglia». Scriveva così apoditticamente il costituzionalista Paolo Barile: «[…] l’attribuzione del potere direzionale al marito in via istituzionale è in stridente contrasto con il principio dell’uguaglianza è non si giustifica affatto con il principio limite dell’unità familiare» [7].

Nonostante si contestasse a tali argomentazioni che al “principio egualitario”, di cui all’art. 2 Costituzione, dovesse necessariamente contemperarsi quello a difesa dell’unità familiare sancito dallart. 29 che, «[…] se pure non precisato, è facilmente determinabile», ed «[…] evita che si verifichino le estreme conseguenze del principio dell’uguaglianza, qualora siano in gioco interessi che, se rimanessero indifesi, comprometterebbero la saldezza del principio unitario» [8], la politica dell’epoca decideva di prediligere il primo principio piuttosto che il secondo, sospinta in ciò soprattutto dall’attività dei partiti socialisti, la cui iniziativa era rilanciata in quegli anni dall’avvio della stagione del “centro-sinistra” e dal “vento del ’68”.

L’uguaglianza da esso predicata era infatti quella «[…] dello svincolo, dell’edonismo, dell’egocentrismo. Ne è conseguita la crisi di tutte le strutture. Nel diritto è entrata in crisi la teoria della persona giuridica pubblica, dotata di supremazia e potestà imperativa, il contrattualismo si è diffuso ai rapporti di diritto pubblico. Nel privato, che non contempla la famiglia come persona giuridica, ha il sopravvento una lettura individualistica del diritto di famiglia» [9].

La cultura marxista e le componenti radicali della cultura laica realizzavano una provvisoria convergenza, nella stagione del ’68, in un movimento di contestazione che ha rappresentato storicamente, in Italia, il più serio ed organico tentativo mai attuato di demolire le basi della famiglia. Rispetto alla linea di marxismo classico in ordine al rapporto famiglia-società, questo movimento di pensiero si caratterizzava per la sostituzione dei condizionamenti psicologici ai condizionamenti economici.

La famiglia rimaneva infatti una struttura “subalterna” «[…] non solo nei confronti del sistema produttivo ma anche in ordine al sistema di relazioni tipico della società borghese, e che era riconducibile ad un insieme di comportamenti che si collegavano alla categoria di repressione, centrale in tutta la cultura del ’68. Occorreva dunque liberare gli individui dalla soggezione alla famiglia – ed alla famiglia borghese, patriarcale ed autoritaria – prima ancora che dalla soggezione al sistema economico e di potere borghese. Abbattere la famiglia autoritaria diventava il porro unum necessarium per liberare gli individui e soprattutto i due luoghi tipici della soggezione, la donna e i giovani, entrambi oppressi e in qualche modo fagocitati dalla figura egemone del padre-padrone» [10].

4.1.1 L’abolizione della potestà maritale e paterna nei progetti socialisti del 1960-61

Abolendo la potestà maritale e paterna, la riforma del 1975 accondiscendeva così alle istanze libertarie ed antiautoritarie portate avanti dai socialisti italiani che, all’inizio degli anni ’60, trovavano sul terreno della “liberazione” familiare ragioni significative di quella rinnovata unità che raggiungeranno a livello politico-parlamentare nel 1966 con la fusione nel Partito Socialista Unificato (P.S.U.) [11].

Parallelamente alla presentazione da parte del P.S.D.I. alla Camera dei Deputati, il 1° giugno 1960, di un progetto (n. 2190) riguardante “Modifiche al codice civile in materia di rapporti e stato giuridico della donna e dei coniugi nella famiglia”, infatti, il P.S.I. faceva lo stesso in Senato, ad opera della “solita” Giuliana Nenni, ma questa volto con l’ausilio anche di altri parlamentari socialisti del “calibro” di Luigi Renato Sansone (1903-1967) [12] e ArialdoBanfi (1913-1997) [13], proponendo in pratica l’abolizione delle prerogative e della nozione stessa di patria potestas [14].

La proposta socialdemocratica, però, destò particolare attenzione, non solo perché proveniva da un partito da sempre parte della maggioranza governativa [15], ma anche perché aveva come primo firmatario un leader “storico” del P.S.D.I. e popolarmente conosciuto come l’On. Casimiro Vizzini (1920-2003) [16].

Alcuni suoi punti verranno infatti “ripresi” sia dalla successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale, come la soppressione del reato di adulterio femminile sia, soprattutto, dalla riforma del 1975, come l’abolizione della potestà maritale e paterna, la “liberazione” della moglie di vari obblighi giuridici che fino allora aveva dal codice civile, da quello di seguire la residenza del marito, per finire a quello di assumerne il cognome in seguito al matrimonio [17].

Il progetto Vizzini contestava innanzitutto il principio che capo della famiglia fosse solo il marito, sia perché la sua realizzazione incrinava la parità tra i sessi sia perché esso era in contrasto con l’imperativo di quell’uguaglianza fra tutti i cittadini che il dettato costituzionale aveva consacrato.

A tale discorso si cercò anni di obiettare che la struttura familiare trovava la sua disciplina coordinatrice nell’autorità del capo-famiglia per un complesso di ragioni, non solo di ordine metagiuridico, rifacentesi cioè all’idea cristiana della famiglia che peraltro, valida ieri come oggi indipendentemente da una qualsiasi evoluzione dell’istituto familiare, rappresentava ancora un valore ampiamente percepito e vissuto nella società italiana.

Naturalmente l’autorità del padre di famiglia doveva essere correttamente intesa nei termini di un “governo” e non di un “possesso” della famiglia: «Il marito non è proprietario della moglie, né questa del marito e i genitori non sono proprietari dei figli ribadiva nella sua Prolusione al XV Convegno Nazionale di Studio dell’UGCI, tenutosi a Roma dal 5 all’8 dicembre 1964, l’assistente ecclesiastico mons. Giovanni Cattaui de Menasce (1904-1987) –. Storicamente si è creata una certa confusione tra l’autorità che governa la persona in un gruppo sociale e l’autorità esercitata sulle cose da un proprietario […] L’autorità sugli altri non è nella linea del legittimo e dovuto sviluppo della nostra personalità […] Per la teologia cattolica tutta l’autorità è di Dio. E qualsiasi autorità umana non è che una autorità delegata» [18].

In secondo luogo motivi inerenti alla necessaria “complementarietà” dei ruoli in famiglia, per cui a ciascuno dei coniugi viene assegnata una posizione precisa, caratterizzata dall’esercizio di determinate funzioni, che non possono essere reciprocamente mutuate, perché derivanti dalle diverse attitudini e possibilità dell’uomo e della donna.

«Si tratta – commentava a tal riguardo Spinelli nel citato articolo del 1962 – di due soggetti che insieme collaborano alla vita familiare nello svolgimento di compiti e funzioni diverse, al cui complesso sarebbe assurdo non preporre un organo coordinatore; se già di per sé un qualsiasi organismo sociale presenta, per una sua stessa esigenza organica, la necessità di un capo, tanto più tale esigenza s’impone nella famiglia, ove, così come strutturalmente formata, il marito ha della responsabilità personali che non possono essere condivise anche dalla moglie, senza che ne abbia a soffrire lo stesso carattere unitario della famiglia» [19].

Inascoltato dalla classe dirigente democristiana, l’insigne esponente dell’Unione Giuristi Cattolici concludeva quindi la sua disamina affermando decisamente come «[…] l’abolizione della potestà maritale non porta alla parità tra i coniugi, ma conduce all’alterazione dell’istituto familiare […] poiché verrebbe ad essere rinnegata la legge naturale fondamentale che regola i rapporti coniugali e tutto l’equilibrio familiare [20]: l’abolizione della potestà maritale non solo cancella la tradizione, ma dà necessariamente alla famiglia una struttura nuova e tale da snaturarne i caratteri e gli elementi essenziali» [21].

Medesimi rilievi, del pari inascoltati, Spinelli rivolgeva all’abolizione, sempre proposta dal progetto Vizzini e poi realizzata con la riforma del ’75, di abolire il diritto/dovere che il padre di famiglia aveva dell’esercizio della patria potestà, in quanto anch’esso strumento più idoneo per assicurare al nucleo familiare un carattere unitario.

D’accordo con il miglioramento dell’identità familiare che si sarebbe ottenuto con l’introduzione della possibilità per la donna, al momento del matrimonio, di aggiungere al proprio cognome quello del marito, l’eminente giurista cattolico contestava infine un ulteriore punto del “programma socialdemocratico” sulla famiglia, consistente nell’eliminazione dell’obbligo giuridico in capo alla moglie di accompagnare il marito ovunque egli avesse fissato la sua residenza, quando essa svolgesse un’attività redditizia a carattere continuativo, capace di consentirle un’indipendenza economica.

Spinelli denunciò infatti le deleterie conseguenze per il principio dell’unità familiare che questa prima compromissione dell’obbligo di coabitazione avrebbe comportato, sottolineandone peraltro l’ingiustizia nella misura in cui la scelta della residenza della famiglia era giuridicamente tutelata quando «[…] determinata non in base ad un criterio del tutto soggettivo del marito, bensì in base all’interesse comune tendente a realizzare col minimo sacrificio il buon andamento della famiglia secondo gli scopi del matrimonio» [22].

4.2 “Contrattualizzazione” del matrimonio ed introduzione del divorzio

La stessa legge rivoluzionaria francese che operava lo svuotamento della patria potestà, coerentemente, stabiliva l’equipollenza del matrimonio ad un semplice contratto, non riconoscendone più né il carattere sacro né sacramentale [23]. Essa autorizzava quindi il divorzio (20 settembre 1792), in quanto «[…] ritenuto necessario per la felicità dei coniugi e della società, aiuto ai giovani inesperti, strumento di liberazione della donna dal dispotismo maritale, realizzazione della libertà di coscienza e di culto per tutti, in particolare per protestanti ed ebrei. Il divorzio può seguire per mutuo consenso degli sposi; può aversi anche quando uno degli sposi ne abbia chiesto la pronuncia, adducendo incompatibilità di umore o di carattere» [24].

Per favorire lo scioglimento indiscriminato dei matrimoni la Rivoluzione soppresse anche l’istituto della separazione coniugale, al fine di giungere, in virtù dei provvedimenti approvati fra il 23 ed il 28 aprile 1794, ad ammettere il divorzio senza nessun onere di indicarne le motivazioni, ed accordandolo quindi nei termini più brevi possibili, generando alla fine conseguenze sociali che si rivelarono gravi soprattutto a Parigi e nelle grandi città.

4.3 Comunione dei beni e divisione del patrimonio familiare

Ulteriore parallelo fra la riforma italiana del 1975 e le realizzazioni della Rivoluzione francese riguarda la disciplina del patrimonio familiare. Dopo il 1789, infatti, l’ideale dell’uguaglianza nella famiglia venne perseguito dai rivoluzionari imponendo come regime legale il sistema della comunione dei beni che, configurando un rapporto di carattere associativo, pareva il più adatto ad assicurare la parificazione tra i coniugi, a scapito dell’autorità maritale.

4.4 Promozione della “famiglia aperta” e dell’adozione

Per ampliare la famiglia, aprirla ad elementi nuovi e dividerne il patrimonio facendone parte ad estranei, la Rivoluzione favorì anche l’istituto dell’adozione, cercando di conferirgli un significato politico e sociale sostitutivo del fondamento etico-giuridico che era un tempo unito all’imitazione della natura. La “rivoluzione familiare” operata in Italia negli anni ’60 e ’70 si mostrò “specchio fedele” del portato rivoluzionario francese delineando con la sopra citata legge che introduceva la c.d. adozione speciale un modello familiare non più definito in termini “puramente formali”, come allora si diceva, ma«[…] come un nucleo fondato sulla solidarietà e sulla parità dei suoi componenti i cui legami, trascendendo i meri vincoli di sangue, determinano una comunità di affetti» [25].

Il 5 giugno del 1967 veniva varata la legge n. 431 che introduceva nel nostro ordinamento l’innovativo istituto della c.d. adozione speciale, cioè quella di minori, che diventerà con la successiva l. n. 183/1984 l’adozione tout court che tutti noi oggi conosciamo [26]. Si trattava di una legge considerata da molti come “anticipatrice” della nuova concezione della famiglia, e vista quindi dalle forze progressiste come un “anticipo” del “disegno di revisione generale” che sarebbe stato approvato di lì a poco, “inaugurando” la considerazione della famiglia come ménage non più di derivazione biologica o fondato dalla generazione in senso fisico.

Il nuovo corso, enfatizzando individualisticamente i “diritti nell’adozione”, puntava non solo a depotenziare il ruolo del padre-capofamiglia, che era stato fino allora considerato come l’unico punto di riferimento per la cura degli interessi dell’adottato (inserendo fra l’altro la facoltà, esercitabile dall’Autorità Giudiziaria qualora dichiarasse lo “stato di abbandono”, di interrompere il legame familiare del minore, sancendo la “incapacità” della famiglia ad adempiere alle sue funzioni [27]), ma anche ad introdurre una dialettica potenzialmente pericolosa fra figli legittimi ed adottivi.

La nuova legge, infatti, incentrando il sistema dei rapporti familiari sulla protezione degli adottivi, attribuiva loro una serie di diritti, sia in ordine alla istruzione, educazione, mantenimento, sia di ordine successorio, che equivalevano ai diritti riconosciuti ai figli legittimi. L’acquisizione del cognome dei genitori “sociali” e la dissoluzione dei vincoli con la famiglia di origine rendevano completa dal punto di vista formale, non certo anche da quello effettuale e psicologico come stanno a testimoniare i numerosi casi di rapporti incestuosi fra fratelli e sorelle nelle famiglie adottive[28], l’appartenenza alla nuova famiglia.

La legge del 1967, frutto di una cultura caratterizzata da enfasi liberazionista sui rapporti paritari, nel delineare la concezione della nuova “famiglia aperta” non più incentrata sui legami carnali, venne così salutata quale «[…] uno degli interventi più importanti nel diritto di famiglia, non solo a livello di ordinamento interno ma anche nell’ambito del diritto europeo» [29]. Essa permetteva infatti che i vincoli di sangue cessassero di essere considerati un valore “assoluto” da tutelare, introducendo una prima possibilità, da parte della legge civile, di modificare unilateralmente quanto prescritto dal diritto naturale, e cioè che il destino dei figli sia indissolubilmente legato, almeno sino al raggiungimento dell’“età di ragione”, a chi li avesse generati.

I fautori della nuova legge non dissimularono peraltro il “filo di continuità ideale” fra il nuovo istituto e quello che l’ordinamento stava parallelamente “incubando”, cioè lo scioglimento “coniugale” della famiglia fondata sul matrimonio. Adozione speciale e divorzio, infatti, come riportava uno dei manuali di diritto di famiglia più diffusi alla fine degli anni ’70, «[…]consentendo di recidere i vincoli familiari – fra genitori e figli nel primo caso, fra coniugi nel secondo – quando la realtà giuridica non sia più corrispondente alla vitalità dei rapporti sostanziali, lasciano intendere con chiarezza come la tutela della famiglia non debba essere finalizzata alla realizzazione di scopi ulteriori (e superiori) rispetto a quelli della promozione e dello sviluppo della persona individuale» [30].

4.5 Equiparazione figli legittimi/naturali e promozione del concubinato

Altra realizzazione ispirata al principio dell’uguaglianza e ripresa dal nuovo diritto di famiglia italiano è l’assimilazione dei figli naturali a quelli legittimi, concepiti cioè all’interno del matrimonio. Essa, realizzata nei diritti successori dalla Rivoluzione francese fin dal 2 novembre 1793, allo scopo anche di fornire un riconoscimento giuridico indiretto al concubinato, è promossa dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in varie pronunce rese a partire dalla fine degli anni sessanta in materia di disciplina della filiazione. Il revirement sul punto della Consulta è intrapreso non a caso proprio quando iniziano a comparire i primi progetti di riforma generale del diritto di famiglia, i quali assicurano tutti un miglioramento della condizione dei figli nati in seguito a relazioni extra-coniugali.

La questione dell’equiparazione dei figli legittimi a quelli naturali era stata già motivo, al tempo dell’emanazione del Codice del 1942, di accese polemiche. Fu notata infatti la contraddizione di una politica che, con il fascismo aveva proclamato l’intento di rafforzare l’istituto familiare, ma nella codificazione civile poi finiva per “aprire” legalmente alla possibilità del riconoscimento della filiazione adulterina [31].

Su tale indirizzo, quindi, la giurisprudenza costituzionale di fine anni ’60 e la riforma del diritto di famiglia non fecero che arare il solco già tracciato dal Codice civile, traendo semmai le esplicite conseguenze, in termini di riconoscimento della “famiglia more uxorio” [32], che l’assimilazione fra figli nati all’interno del matrimonio e figli “illegittimi” non poteva (e non può) che comportare.

L’art. 317 bis (secondo comma) del Codice civile emendato dalla riforma del diritto di famiglia, infatti, prevedendo che nel caso di riconoscimento del figlio naturale da parte di entrambi i genitori l’esercizio della patria potestà spetti loro congiuntamente «[…] qualora siano conviventi», conferiva (e conferisce) in modo indiretto una prima esplicita rilevanza giuridica al fenomeno della famiglia “di fatto”.

Sostituendo il disposto della precedente versione del Codice, in virtù del quale ciascun genitore naturale aveva un rapporto “esclusivo” con il figlio, anche se questo era stato riconosciuto sia dal padre sia dalla madre, il legislatore del 1975,«[…] per tutelare gli interessi dei figli, ha dato rilievo alla convivenza more uxorio»[33].

L’attuale formulazione dell’art. 147 c.c. (Doveri verso i figli) prevede il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, assecondandone le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni. I doveri dei genitori nei riguardi dei figli, dunque, nascono per il semplice fatto della procreazione, indipendentemente dallo status filiationis, ossia dalla circostanza se siano nati o meno in costanza di matrimonio.

Prima della riforma del 1975, invece, la filiazione legittima veniva nettamente contrapposta a quella “illegittima”, godendo soltanto la prima di considerazione sociale e di tutela integrale, a motivo della ratio di conferire dignità e favor giuridico esclusivamente alle unioni pubbliche sancite dal matrimonio, perché uniche entità sociali e giuridiche in grado di assolvere ai compiti di mantenimento, istruzione ed educazione necessari ad un’ordinata vita sociale.

In seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, tale prospettiva è stata radicalmente sovvertita. Alla filiazione naturale non è più attribuita l’espressione “illegittima” perché il legislatore ha provveduto ad equipararla integralmente a quella legittima, e ciò sia nell’ambito dei rapporti di carattere personale – mediante la previsione dell’art. 261 c.c. (Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento) – sia nell’ambito dei rapporti di tipo successorio, attraverso l’introduzione degli artt. 468, 536 e 537 c.c.

______________________

[1] Giuseppe Dalla Torre, Motivi ideologici e contingenze storiche nell’evoluzione del diritto di famiglia, in Francesco D’Agostino (a cura di), Famiglia, diritto e diritto di famiglia, Jaca book, Milano 1985, (pp. 35-59) p. 36.

[2] Ibidem.

[3] Onorato Bucci, La genesi e la formazione della struttura giuridica del matrimonio cristiano, in Il diritto di famiglia e delle persone, anno XXIII, Milano gennaio-marzo 1994, (pp. 316-358) p. 355. A testimonianza del grave processo di secolarizzazione subito dalla famiglia anche in Paesi di forte tradizione cattolica come il nostro, si veda il dato dei matrimoni celebrati in Chiesa, drasticamente calato negli ultimi trent’anni: nel 1975 veniva infatti scelto dal 91,6% delle coppie, mentre solo dal 67,6 nel 2005 [cfr. rapporto Eures (Ricerche Economiche e Sociali), Finché vita non ci separi… Caratteristiche ed evoluzione dei matrimoni in Italia, http://www.eures.it/ricerche_sv/matrimoni_evol.htm, ultima visita: 6 marzo 2007].

[4] Cfr. il profilo bio-bibliografico commemorativo di Antonio Padoa Schioppa, Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno all’Università di Milano: Ricordo di Giulio Vismara, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 35, tomo II, Giuffrè, Milano 2006, pp. 1107-1116.

[5] Giulio Vismara, Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici. Appunti, Giuffré editore, Milano 1978, p. 29.

[6] Giovanni Giacobbe, Famiglia: molteplicità di modello o unità categoriale?, in Il diritto di famiglia e delle persone, anno XXV, n. 3, Milano luglio-settembre 2006, (pp. 1219-1245) p. 1220.

[7] Paolo Barile, Eguaglianza dei coniugi ed unità della famiglia, in Scritti Giuridici in memoria di Vittorio Emanuele Orlando, vol. I, Cedam, Padova 1957, (pp. 57 e ss.) p. 62.

[8] Lorenzo Spinelli, Intorno alla parità dei coniugi ed all’unità della famiglia (in margine alla proposta dell’On. Vizzini 1° giugno 1960), in Iustitia. Pubblicazione trimestrale, anno XV, luglio-settembre 1962, n. 3, (pp. 165-195) p. 167.

[9] Lamberto Sacchetti, Tribunale per i minorenni e politica della famiglia, in Il diritto di famiglia e delle persone, anno XIX, Milano aprile-giugno 1990, (pp. 620-623), p. 621.

[10] Giorgio Campanini, Le ragioni culturali di una politica familiare non adeguata, in Italia: risorse e percorsi per una nuova stagione politica, in Pietro Boffi ed., Cittadinanza alla famiglia in Italia: l’associazionismo familiare si organizza, Città Nuova, Roma 1995, (pp. 91-114) p. 99.

[11] Il 17 novembre del 1966, infatti, i gruppi parlamentari del P.S.I. e del P.S.D.I. si fondevano nel Gruppo Partito Socialista ItalianoPartito Socialista Democratico Italiano Unificati (unione fra i due partiti che durerà fino al luglio 1969).

[12] L’avvocato Luigi Sansone si era segnalato per essere stato, all’inizio della II Legislatura, il primo parlamentare a proporre l’introduzione del divorzio nel nostro ordinamento repubblicano, presentando il 26 ottobre del 1954 alla Camera la p.d.l. n. 1189, recante Casi di scioglimento del matrimonio. Il progetto non fu discusso, e l’on. Sansone lo ripresentò leggermente modificato al Senato il 12 giugno del 1958, ancora insieme con Giuliana Nenni; ma anche in questo caso il progetto non arrivò al voto.

[13] L’avvocato Arialdo Banfi durante la Resistenza fu tra i dirigenti del movimento Giustizia e libertà e del Partito d’Azione. Nel 1947 entrò nel P.S.I. Fu eletto senatore socialista nel 1958, nel 1963 e nel 1968. Ha fatto parte del primo governo Moro come sottosegretario agli Affari esteri. È stato membro dell’esecutivo e del direttivo della federazione del P.S.I. di Milano e componente del comitato direttivo del gruppo parlamentare. Ha ricoperto anche l’incarico di vicepresidente dell’Anpi nazionale [cfr. Andrea Ragusa (a cura di), Arialdo Banfi. Una vita attraverso la storia, Fondazione di studi storici Filippo Turati di Firenze – Piero Lacaita editore, Manduria-Bari-Roma 2000].

[14] Cfr. la proposta presentata al Senato il 28 gennaio 1961 (n. 1406).

[15] Nell’ambito della Camera dei deputati della III legislatura il P.S.D.I., grazie alla sua politica di convergenza col “centro degasperiano”, era giunto a costituire il quinto partito più votato dagli italiani, avendo raccolto alle politiche del 1958 1.345.447 voti, pari al 4,7% del totale dei consensi validamente espressi.

[16] Casimiro Vizzini, affermato avvocato del Foro di Palermo, aderisce al P.S.D.I. fin dalla sua fondazione nel 1947, provenendo dalle file del Partito Socialista Italiano d’Unità Proletaria (nome assunto dal P.S.I. nell’immediato dopoguerra). Dopo un’esperienza come Capo di gabinetto dell’Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale della Regione Siciliana, fu eletto nel 1956 Consigliere Comunale al Comune di Palermo, e poco dopo nominato Assessore per le imposte, tasse e patrimonio. Eletto nel 1957 presidente della società del Palermo calcio (di cui reggerà le sorti fino al 1964), anche a questa sua notorietà dovette l’elezione a membro della Camera dei deputati nella III legislatura (1958-63), ove farà parte della IV Commissione Giustizia. Riconfermato poi nella IV (1963-68), come tutti gli altri deputati del Partito Socialista Democratico Italiano, dal 1966 al 1968 aderì al Gruppo P.S.I. – P.S.D.I. Unificati (cfr. I deputati del terzo parlamento repubblicano, La Navicella, Roma 1958, ad vocem, p. 406).

[17] Questo primo attacco “patronimico”, a distanza di anni, “ha fatto molta strada” se, parallelamente a quanto già accaduto in Francia, Spagna e Inghilterra, anche nel Parlamento italiano è in via di approvazione una riforma in virtù della quale il cognome del padre di famiglia, dopo la moglie, possa essere “dis-adottato” anche dai figli. Nella Commissione Giustizia del Senato è iniziata infatti nell’ottobre 2006 la discussione di 3 disegni di legge, proposti dai DS e da Rifondazione Comunista, che chiedono di abolire il principio patrilineare del cognome familiare, eliminando quelle norme dell’attuale Codice Civile in base alle quali la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e i figli ricevono il cognome del loro padre. Su richiesta della Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, aveva ufficialmente legalizzato la discendenza matrilineare alla pari di quella patrilineare, giustificando la sua inversione di giurisprudenza (nel 1988 aveva dato infatti parere contrario alla “parificazione” dei cognomi) sulla base della considerazione che l’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno sarebbe «[…] retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell’ordinamento e col valore costituzionale della eguaglianza tra uomo e donna». Alla stessa stregua, secondo il relatore diessino della principale delle proposte depositate in Parlamento, il sen. Cesare Salvi, il diritto del marito d’imporre il proprio cognome alla famiglia e di trasmetterlo ai figli, costituirebbe «[…] l’ultimo residuo patriarcale rimasto dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975» (cit. in Famiglia: verso l’abolizione del cognome paterno?, in Corrispondenza romana. Agenzia d’informazione settimanale, n. 962/02 del 07/10/06).

[18] Giovanni Cattaui de Menasce, Persona e famiglia, in Iustitia. Pubblicazione trimestrale, anno XVII, luglio-settembre 1964, n. 3, (pp. 212-287) pp. 246 e 256-257.

[19] L. Spinelli, Intorno alla parità dei coniugi… art. cit., pp. 172-173.

[20] Anche mons. Cattaui de Menasce ebbe a denunciare il grave errore dottrinale consistente nel “disancoramento” dalla legge naturale delle valutazioni e “riforme” familiari, portato avanti in nome di una «[…] filosofia positivistica e ripiegata sulla sola constatazione empirica», in virtù della quale «Potremo soltanto dire che la famiglia monogamica è diversa dalla famiglia poligamica ma non potremo dire che è migliore, è più umana […] Il nostro dibattito, dunque, che consiste nel ricercare la struttura essenziale della famiglia umana, non può essere né statistico, né storico, né antropologico, ma deve essere innanzitutto un dibattito filosofico. Il dibattito moderno non è un dibattito sui limiti del diritto naturale ma sulla sua stessa esistenza; è un dibattito tra chi concede all’intelligenza umana il potere di conoscere valori assoluti e realtà ontologiche e chi con concede tale potere» (G. Cattaui de Menasce, Persona e famiglia, art. cit., pp. 225-226).

[21] L. Spinelli, Intorno alla parità dei coniugi… art. cit., p. 179.

[22] Ibid., p. 185.

[23] Il movimento teso a secolarizzare il matrimonio ha la sua radice dottrinale proprio in questa separazione, introdotta dalla Rivoluzione francese, dei due elementi fondamentali del matrimonio: il contratto, come elemento profano e perciò familiare o civile e politico, ed il sacramento, come elemento sacro, soprannaturale e propriamente ecclesiastico.

[24] G. Vismara, Il diritto di famiglia in Italia… op. cit., pp. 26-27.

[25] Giovanni De Luca, La famiglia non coniugale. Gli orientamenti della giurisprudenza, Cedam, Padova 1996, p. 6.

[26] Fino ad allora l’adozione “ordinaria” della nostra legislazione, istituto di vecchia e solida tradizione ripreso dal diritto romano, era invece istituto servente in primo luogo l’interesse degli individui-adottanti a provvedersi di un erede del proprio nome e patrimonio. Ridotta in angusti confini l’adozione ordinaria dall’ultima legge in materia (n. 184/1983), l’adozione senza aggettivi è dunque divenuta quella che la legge 431/1967 aveva chiamata adozione “speciale”, limitandola ai minori di otto anni, per contrapporla all’adozione c.d. “ordinaria”.

[27] La legge sull’adozione speciale, anche per questo, apre a mio avviso quel processo che vedrà progressivamente il diritto minorile civile divenire la parte più “espansiva” e dinamica del diritto di famiglia, pur non costituendo affatto il prodotto di una politica “per la famiglia” ma, piuttosto, «[…] il risultato di un intero processo politico-giuridico diretto all’affermazione dell’interesse della persona, anche in contrapposizione alla famiglia […] La potestà dei genitori quindi sbiadisce e l’inserimento del giudice nella famiglia non è ristoro di un’etica istituzionale. Sconfitto lo “Stato etico”, era inevitabile, specie in uno stato duramente toccato da quella sconfitta, la quale ha debilitato anzitutto il potere di governo, che il controllo sociale sulla famiglia si affidasse al potere giurisdizionale» (L. Sacchetti, Tribunale per i minorenni e politica della famiglia, art. cit., pp. 621-622).

[28] Non solo tale patologia relazionale è poco approfondita a livello scientifico, ma anche la casistica giudiziaria sul reato d’incesto ruota quasi esclusivamente attorno a quello paterno, nonostante che il fenomeno dei rapporti incestuosi fra fratelli sia «[…] stimato fino a cinque volte più frequente dell’incesto genitorio» [L. Sacchetti, Incesto tra fratelli, famiglia aperta, adozione, in Il diritto di famiglia e delle persone, anno XXIV, Milano luglio-settembre 1995 (pp. 1108-1116) p. 1108]. Le legislazioni promozionali dell’adozione hanno in gran parte tralasciato la grave considerazione dell’oggettivo convergere, nell’ambito della famiglia adottiva, di tutte le precondizioni teoriche dell’incesto “fraterno”, con il suo penoso strascico di conseguenze non solo a livello personale e inconscio ma anche sul sistema relazionale della famiglia. L’“apertura” di quest’ultima, infatti, esclusivamente perorata come avanzamento etico del privato-sociale nel senso dell’accoglienza solidaristica, si manifesta però anche come «[…] aspetto della rottura della coppia fondante, come proteiforme comporsi e ricomporsi di gruppi “relazionali” sempre meno strutturati, caoticità di sostituzioni e immissioni nel nucleo familiare. E instaurare contatti domestici non assistiti dal tabù dell’incesto, come avviene in rapporto ai figli quando muta un membro della coppia, o quando sono portati sotto lo stesso tetto fratellastri giunti oltre l’età dell’imprinting, non può che creare condizioni di pericolo sessuale».(Ibid., p. 1110).

[29] Mario Bessone-Guido Alpa-Andrea D’Angelo-Gilda Ferrando, La famiglia nel nuovo diritto. Dai principi della Costituzione alle riforme del codice civile, terza edizione [1a: 1977], Zanichelli editore, Bologna 1986, p. 9.

[30] Ibid., p. 10.

[31] Cfr. Filippo Vassalli, Motivi e caratteri della codificazione civile, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, n. 54/1947 (pp. 76 e ss.) p. 82, in Studi giuridici, vol. III, to. II, Studi vari (1942-1955), Giuffrè, Milano 1960, pp. 605 e ss.

[32] La “famiglia more uxorio” (o famiglia “di fatto”, “unione libera”, ecc.), nel passato qualificata dalla dottrina giuridica pro-matrimonio “famiglia illegittima” (o convivenza tout court),assolvendo per l’individuo (ma non certo per la società) funzioni analoghe a quelle dell’unione matrimoniale (senza peraltro un impegno pubblico od istituzionale in tal senso), è configurata oggi secondo i seguenti elementi caratterizzanti:«[…] 1. mancanza del vincolo matrimoniale; 2. diversità di sesso dei membri della coppia;3. impegno di stabile convivenza della stessa con osservanza dei doveri matrimoniali (comunione di vita materiale e spirituale); 4. conoscenza sociale della convivenza» (Tommaso Auletta, Il diritto di famiglia, Giappichelli editore, Terza edizione, Torino 1995, p. 17).

[33] M. Bessone-G. Alpa-A. D’Angelo-G. Ferrando, La famiglia nel nuovo diritto…,op. cit., pp. 63-64. Secondo altra opinione, nella nostra legislazione mancherebbe ancora un esplicito riconoscimento della “famiglia di fatto”, «[…] non solo quale alternativa alla famiglia legittima, ma anche come convivenza sottoposta a forme di tutela più limitate dell’unione fondata sul matrimonio. Questo riconoscimento non può ritenersi contenuto implicitamente – come affermato da una parte della dottrina – nell’art. 317 bis c.c., il quale ha come obiettivo quello di disciplinare l’esercizio della potestà da parte dei genitori naturali conviventi [] Poco significative sono anche norme le quali dettano disposizioni applicabili oltre che alla persona singola anche (genericamente) alla “coppia”, dunque a soggetti non necessariamente uniti in matrimonio (ad es., nell’adozione in casi particolari adottante può essere, una persona o una coppia) analogamente è a dirsi per il c.d. affidamento familiare; persone singole o coppie possono rivolgersi ai consultori familiari per ottenere prestazioni assistenziali. Da tali norme può evincersi, infatti, che alla coppia convivente l’ordinamento non riserva un trattamento deteriore rispetto a quello della persona sola, ma non anche il riconoscimento di prerogative particolari come accade invece per la famiglia legittima» (T. Auletta, Il diritto di famiglia, op. cit., pp. 14-15).

______________

Articolo originariamente pubblicato in “Fides Cattolica. Rivista di apologetica teologica“, anno II, n. 1, Frigento (AV) luglio-dicembre 2007 pp. 225-240.