Centro Studi Rosario Livatino 3 settembre 2021
Il 30 settembre si concluderà la raccolta delle firme per il referendum c.d. sull’eutanasia promosso dall’Associazione Luca Coscioni che, sulla base di quanto riferito dai promotori, avrebbe già raccolto ben 750.000 adesioni. In realtà il quesito referendario punta a legalizzare l’omicidio del consenziente e rappresenta un punto di arrivo allarmante di un percorso iniziato con la legge sulle n. 219/2017 c.d. sulle dat, e proseguito con la sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale, rendendo la vita un bene del tutto disponibile.
di Aldo Rocco Vitale
Il quesito referendario, che a ultimazione delle sottoscrizioni, conoscerà il primo vaglio della Corte di Cassazione e la verifica di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, si propone di abrogare parzialmente l’articolo 579 del codice penale.
Secondo il comitato promotore tale parziale abrogazione consentirà l’eutanasia attiva secondo i criteri dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 242/2019, riguardante il c.d. caso Cappato/Dj Fabo, consentendo la morte assistita per chiunque ne faccia richiesta, e comunque presti il proprio consenso, in combinazione con le discipline di recente introduzione sul consenso informato e il testamento biologico.
Fermi restando gli ulteriori approfondimenti che il contenuto della proposta referendaria conoscerà su queso sito, le prime considerazioni attengono a tre profili: a) logico-fattuale; b) sistematico-normativo; c) onto-assiologico [1].
a) Sul piano logico-fattuale è prevedibile che, come già avvenuto finora, a mano a mano che si entrerà nella campagna referendaria, si proporrà il tema delle “eutanasie clandestine”, ripercorrendo il medesimo sentiero logico-argomentativo adoperato più di un quarantennio fa per giustificare la legalizzazione dell’aborto, ed evocato da decenni per sollecitare la non punibilità della cessione di droga.
qui, delle due l’una: o si conoscono, per lo meno con accettabile approssimazione, i numeri delle c.d. “eutanasie clandestine”, che in quanto fattispecie criminose, dovrebbero essere penalmente perseguite e non coperte o incoraggiate, oppure tali cifre sono oscure, proprio perché clandestine e allora l’argomento dedotto per giustificare il referendum si sgonfia, divenendo del tutto inconsistente.
b) Sul piano sistematico-normativo non è corretto occorre ricondurre la legittimità del quesito referendario alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, intanto perché l’oggetto di essa è stato l’art. 580 cod. pen., cioè l’aiuto al suicidio, mentre l’abrogazione colpisce l’art. 579 cod. pen., cioè l’omicidio del consenziente. Questo vuol dire che per quest’ultima norma non valgono le condizioni di non punibilità poste dalla Corte per le condotte di aiuto al suicidio, e cioè che il paziente “sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili”, che esprima un valido consenso alla propria uccisione, e che vi sia stato il previo ricorso alle cure palliative, senza che abbia sortito effetto.
L’art. 579 cod. pen., non oggetto di intervento da parte della Consulta, prescinde dalle condizioni di salute della vittima e valorizza esclusivamente il suo consenso. Deve aggiungersi che la stessa Consulta con quella decisione ha ribadito due principi: per un verso, ha specificato che il diritto alla vita è il più basilare di tutti i diritti tanto che “l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”, specificando peraltro che “l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione”. E questo vale a maggior ragione per l’omicidio del consenziente.
Per altro verso, nella medesima sentenza, il Giudice Costituzionale ha precisato che non esiste un “diritto di morire” in quanto tale, dato che “dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire”. Non si può quindi invocare un ‘diritto’ all’eutanasia ‘attiva’, appellandosi alla sentenza sul caso Cappato, senza travisare i limiti e i principi che quella stessa pronuncia ha fissato.
c) Sul piano onto-assiologico, va detto che una disciplina che legalizzi – seppur in modo indiretto tramite referendum abrogativo – l’omicidio del consenziente comporterebbe un significativo sovvertimento dei valori giuridici che fin qui hanno caratterizzato la civiltà giuridica occidentale in genere, e italiana in particolare [2].
Si può ritenere, con una accorta dottrina, che “il richiamo ai diritti inviolabili dell’uomo e al rispetto della persona non possono far ritenere legittima alcuna forma di eutanasia attiva che, alla luce del dettato costituzionale, risulta antigiuridica e, quindi, illegittima. Sotto il profilo strettamente costituzionalistico, quindi, il cosiddetto diritto di morire trova il suo ostacolo più forte proprio nel principio personalistico. Diverse, invece, sono le indicazioni che si possono trarre dalla Carta fondamentale circa la configurabilità di un diritto di rifiutare le cure e/o il cosiddetto divieto di accanimento terapeutico [3].
La legalizzazione dell’omicidio del consenziente segnerebbe il passaggio definitivo – sulla scia della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento e della sentenza n. 242/2019 – dal diritto alla vita come diritto indisponibile al diritto alla vita come diritto disponibile, aprendo scenari imponderabili e preoccupanti per la loro profonda tentazione antigiuridica.
Rendere l’essere umano e la sua vita beni disponibili significa negare in modo radicale non soltanto la persona, ma anche la sua costitutiva libertà, dando vita al ribaltamento onto-assiologico di cui s’è detto. Uno dei maestri della scienza giuridica italiana, Francesco Santoro-Passarelli ha insegnato che “non esiste e non è neppure concepibile, malgrado ogni sforzo dialettico, un diritto sulla propria persona o anche su se medesimo, o sul proprio corpo, stante l’unità della persona, per la quale può parlarsi soltanto di libertà, non di potere rispetto a se medesima” [4]
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[1] Per approfondimenti cfr. AA.VV., Il diritto di essere uccisi: verso la morte del diritto?, a cura di Mauro Ronco, Giappichelli, Torino, 2019; Vitale Aldo Rocco, L’eutanasia come problema biogiuridico, FrancoAngeli, Milano, 2017.
[2] «Le ragioni della scelta positiva di incriminare l’omicidio di colui che richiede la morte sono da ricercare nel fatto che tale particolare suicidio per mano altrui non si consuma nella sfera personale e privata del suicida, ma si spinge troppo in avanti, fino a coinvolgere più direttamente la sfera di terzi, oltrepassando la soglia che demarca le condotte punibili e quelle non punibili»: Maria Beatrice Magro, Eutanasia e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2001, pag. 220.
[3] Ignazio Lagrotta, L’eutanasia nei profili costituzionali, Cacucci Editore, Bari, 2005, pag. 53.
[4] Francesco Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Jovene Editrice, Napoli, 2002, pag. 51.